Cassazione Penale, Ordinanza n. 02570/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, determinati equitativamente in dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 4 marzo 2024. Dal testo emerge che l'unico motivo di ricorso era formulato in termini del tutto generici e stereotipati, senza specificità: non indicava il nome dell'imputato, non menzionava il titolo del reato per cui era intervenuta condanna, non riportava passaggi della motivazione della sentenza impugnata e non si confrontava con il percorso argomentativo della decisione di merito. La Corte rileva quindi la mancanza del requisito di specificità dei motivi di impugnazione.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e mirati alla decisione impugnata; sono inammissibili le doglianze generiche, stereotipate o meramente assertive.
- La specificità del motivo richiede il confronto con la motivazione della sentenza di merito e l'indicazione puntuale degli errori di diritto o di logicità denunciati.
- L'assenza di riferimenti al fatto contestato, al titolo di reato e ai passaggi decisivi della motivazione impedisce la valida instaurazione del sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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