Sentenza del 27/12/2016 n. 7378 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - Pluralità di pattuizioni - Serrata sequenza temporale - Riorganizzazione struttura gruppo - Trasferimento ramo produttivo - Effettiva causa negoziale - Cessione ramo d'azienda - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986. Sebbene le parti avessero formalmente realizzato più negozi distinti, consistenti nel conferimento di un'azienda e nella successiva cessione della partecipazione ricevuta, tali atti erano inseriti in una serrata sequenza temporale e presentavano un collegamento strutturale e funzionale. L'operazione aveva prodotto una riorganizzazione della struttura proprietaria del gruppo, separando le attività produttive dagli impianti di proprietà e trasferendo successivamente a terzi il ramo produttivo. Il punto controverso era quindi se dovesse prevalere la forma dei singoli atti o la loro causa reale ed economica complessiva.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che il conferimento dell'azienda e la successiva cessione della partecipazione costituissero, nella sostanza, un'unica operazione di cessione di ramo d'azienda. Ai fini dell'imposta di registro è stata valorizzata la causa concreta dell'operazione unitariamente considerata, nonostante la pluralità formale delle pattuizioni. La riqualificazione come cessione di ramo d'azienda è stata pertanto ritenuta conforme alla disciplina applicabile.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Attribuisce rilievo preminente alla causa reale e al profilo concreto e sostanziale dell'operazione contrattuale unitariamente considerata.
La norma consente di considerare collegati più atti formalmente distinti quando, per la loro sequenza temporale e funzione economica, realizzano un risultato unitario riconducibile a una diversa operazione sostanziale. Nel caso esaminato, conferimento e successiva cessione della partecipazione sono stati riqualificati come cessione di ramo d'azienda.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, più contratti formalmente distinti possono essere valutati unitariamente quando sono collegati da una stretta sequenza temporale e perseguono un risultato economico comune.
- Il conferimento di un'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni ricevute può essere riqualificato come cessione diretta d'azienda o di ramo d'azienda se emerge che la struttura negoziale è stata utilizzata per trasferire sostanzialmente il complesso produttivo a terzi.
- La valutazione deve concentrarsi sulla causa concreta, sulla funzione economica complessiva e sugli effetti sostanziali dell'operazione, non soltanto sul nomen iuris o sulla forma dei singoli atti.
- La riorganizzazione interna di un gruppo non impedisce la riqualificazione fiscale quando, nel complesso, essa realizza il trasferimento a terzi di un ramo produttivo autonomo.
- Per ridurre il rischio di riqualificazione occorre documentare l'autonomia e la finalità effettiva di ciascun negozio, nonché l'assenza di un collegamento preordinato al trasferimento unitario dell'azienda o del ramo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 dic 2016Sentenza del 27/12/2016 n. 1830 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 27 dic 2016Sentenza del 27/12/2016 n. 1831 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 27 dic 2016Sentenza del 27/12/2016 n. 1832 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 27 dic 2016Sentenza del 27/12/2016 n. 1608 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 27 dic 2016Sentenza del 27/12/2016 n. 1609 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 27 dic 2016Sentenza del 27/12/2016 n. 7373 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →