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Sentenza

Sentenza del 27/12/2016 n. 7378 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMPOSTA DI REGISTRO - Pluralità di pattuizioni - Serrata sequenza temporale - Riorganizzazione struttura gruppo - Trasferimento ramo produttivo - Effettiva causa negoziale - Cessione ramo d'azienda - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986. Sebbene le parti avessero formalmente realizzato più negozi distinti, consistenti nel conferimento di un'azienda e nella successiva cessione della partecipazione ricevuta, tali atti erano inseriti in una serrata sequenza temporale e presentavano un collegamento strutturale e funzionale. L'operazione aveva prodotto una riorganizzazione della struttura proprietaria del gruppo, separando le attività produttive dagli impianti di proprietà e trasferendo successivamente a terzi il ramo produttivo. Il punto controverso era quindi se dovesse prevalere la forma dei singoli atti o la loro causa reale ed economica complessiva.

La decisione

La sentenza ha ritenuto che il conferimento dell'azienda e la successiva cessione della partecipazione costituissero, nella sostanza, un'unica operazione di cessione di ramo d'azienda. Ai fini dell'imposta di registro è stata valorizzata la causa concreta dell'operazione unitariamente considerata, nonostante la pluralità formale delle pattuizioni. La riqualificazione come cessione di ramo d'azienda è stata pertanto ritenuta conforme alla disciplina applicabile.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Attribuisce rilievo preminente alla causa reale e al profilo concreto e sostanziale dell'operazione contrattuale unitariamente considerata.

    La norma consente di considerare collegati più atti formalmente distinti quando, per la loro sequenza temporale e funzione economica, realizzano un risultato unitario riconducibile a una diversa operazione sostanziale. Nel caso esaminato, conferimento e successiva cessione della partecipazione sono stati riqualificati come cessione di ramo d'azienda.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, più contratti formalmente distinti possono essere valutati unitariamente quando sono collegati da una stretta sequenza temporale e perseguono un risultato economico comune.
  • Il conferimento di un'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni ricevute può essere riqualificato come cessione diretta d'azienda o di ramo d'azienda se emerge che la struttura negoziale è stata utilizzata per trasferire sostanzialmente il complesso produttivo a terzi.
  • La valutazione deve concentrarsi sulla causa concreta, sulla funzione economica complessiva e sugli effetti sostanziali dell'operazione, non soltanto sul nomen iuris o sulla forma dei singoli atti.
  • La riorganizzazione interna di un gruppo non impedisce la riqualificazione fiscale quando, nel complesso, essa realizza il trasferimento a terzi di un ramo produttivo autonomo.
  • Per ridurre il rischio di riqualificazione occorre documentare l'autonomia e la finalità effettiva di ciascun negozio, nonché l'assenza di un collegamento preordinato al trasferimento unitario dell'azienda o del ramo.

Testo integrale

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