Sentenza del 27/12/2016 n. 1830 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento sintetico - nuovo redditometro introdotto dal D.L. n. 78/2010 - inapplicabile ai periodi di imposta precedenti al 2009 - coefficienti D.M. 10/9/1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione del nuovo redditometro introdotto dal D.L. n. 78/2010 a periodi d'imposta anteriori al 2009, nonché la legittimità e l'applicazione dei coefficienti redditometrici previsti dal D.M. 10 settembre 1992. In particolare, ha sostenuto che tali strumenti non potessero fondare automaticamente la ricostruzione del reddito e che i coefficienti fossero irragionevoli rispetto alla sua specifica situazione.
La decisione
La sentenza ha chiarito che il nuovo redditometro introdotto dal D.L. n. 78/2010 è applicabile soltanto agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi, in via generale, ai periodi d'imposta dal 2009 in avanti. Per i periodi precedenti resta applicabile la disciplina previgente, compresi i coefficienti del D.M. 10 settembre 1992. Il contribuente non può ottenere una declaratoria generale di illegittimità dei coefficienti, ma può chiederne la disapplicazione nel caso concreto, dimostrando che la spesa considerata non è ragionevolmente collegabile al reddito presunto. L'esito concreto del giudizio non è specificato nel testo fornito.
Norme richiamate
D.L. n. 78/2010, art. 22
Le modifiche apportate all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 producono effetti "per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto".
La disposizione transitoria limita l'applicazione del nuovo redditometro agli accertamenti relativi ai periodi d'imposta dal 2009 in avanti, escludendone l'applicazione retroattiva ai periodi precedenti.
D.P.R. n. 600/1973, art. 38
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche. Le modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010 si applicano nei limiti temporali stabiliti dall'art. 22 del medesimo decreto.
D.M. 10 settembre 1992
Prevede i coefficienti utilizzabili nell'accertamento sintetico secondo la disciplina previgente. I coefficienti non possono essere disapplicati in via generale, ma il contribuente può contestarne l'applicazione nella specifica fattispecie dimostrando l'irragionevolezza del reddito presunto rispetto alla spesa considerata.
Cassazione, ordinanza n. 1772/2016
Conferma il carattere non retroattivo del nuovo redditometro e la rilevanza della disciplina transitoria dell'art. 22 del D.L. n. 78/2010.
Massime di principio
- Prima di valutare la fondatezza di un accertamento redditometrico occorre individuare il periodo d'imposta: il nuovo redditometro del D.L. n. 78/2010 non può essere applicato retroattivamente ai periodi anteriori al 2009.
- Per i periodi anteriori al 2009 possono trovare applicazione i criteri e i coefficienti del D.M. 10 settembre 1992, salvo che il contribuente dimostri concretamente la loro irragionevolezza nel proprio caso.
- La contestazione generica dell'illegittimità dei coefficienti non è sufficiente: è necessario fornire prova specifica dell'origine delle spese, della loro effettiva entità o della sproporzione tra la spesa e il reddito presunto.
- Gli indici e i coefficienti redditometrici costituiscono presunzioni, ma la loro contestazione deve essere concreta e documentata, riferita agli elementi patrimoniali e alle spese effettivamente considerati nell'accertamento.
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