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Sentenza

Sentenza del 27/12/2016 n. 1832 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Non disponibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova che aveva riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2007-2010, per complessivi 6.760,62 euro. Secondo l'Ufficio, la sentenza avrebbe violato gli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 446/1997 e sarebbe stata insufficientemente motivata, poiché i compensi corrisposti a terzi e le spese relative agli immobili avrebbero dimostrato l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Il contribuente sosteneva invece di svolgere personalmente l'attività di consulente aziendale presso le sedi dei clienti, senza dipendenti o collaboratori, utilizzando soltanto beni e servizi di entità modesta e non idonei a potenziare autonomamente l'attività.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Applicando i principi delle Sezioni Unite della Cassazione in tema di autonoma organizzazione, ha ritenuto che negli anni 2009 e 2010 non fossero stati corrisposti compensi a terzi e che quelli degli anni 2007 e 2008, pari rispettivamente a 7.500 euro e 1.750 euro, fossero riferiti a servizi fotografici per cantieri e ad assistenza nella predisposizione di procedure, non costituendo lavoro altrui non occasionale idoneo a integrare il presupposto IRAP. Anche le spese immobiliari, di importo contenuto e relative a un locale di soli 12 metri quadrati adibito ad archivio presso l'abitazione, sono state ritenute insufficienti a dimostrare un'autonoma organizzazione. L'appello è stato quindi respinto e l'Agenzia è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese di lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2

    L'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'IRAP qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

    Il presupposto dell'IRAP per i lavoratori autonomi è l'esistenza di un'organizzazione autonoma, ulteriore rispetto all'attività personale del contribuente.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lettera c)

    Individua tra i soggetti passivi IRAP gli esercenti arti e professioni, ma l'imposta è dovuta solo quando ricorre il requisito dell'autonoma organizzazione.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9541 del 2016

    L'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.

    La presenza di beni strumentali o di prestazioni di terzi non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP. Occorre verificare concretamente se tali elementi producano un significativo valore aggiunto e potenzino l'attività professionale.

Massime di principio

  • Per un professionista o lavoratore autonomo, l'IRAP è dovuta solo se l'attività è supportata da un'autonoma organizzazione, valutata in concreto e non presunta dalla semplice esistenza di spese o compensi a terzi.
  • L'assenza di dipendenti e collaboratori non è l'unico elemento rilevante, ma costituisce un indice significativo dell'assenza di autonoma organizzazione, soprattutto quando il contribuente svolge personalmente l'attività.
  • Pagamenti occasionali a società, tecnici o fornitori per servizi specifici non equivalgono necessariamente all'impiego non occasionale di lavoro altrui, se non integrano stabilmente l'attività professionale del contribuente.
  • Beni strumentali e locali di modeste dimensioni, utilizzati come supporto minimale o archivio, normalmente non dimostrano da soli l'esistenza di un'organizzazione autonoma eccedente il minimo indispensabile.
  • Il contribuente che chiede il rimborso IRAP deve dimostrare l'assenza dei presupposti dell'imposta, documentando l'organizzazione effettiva, i collaboratori impiegati, i beni strumentali e la natura delle spese sostenute.
  • La valutazione è principalmente fattuale e spetta al giudice di merito: una motivazione congrua e basata sulla concreta entità e funzione delle spese rende difficilmente contestabile la decisione.

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