Sentenza del 27/12/2016 n. 1609 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Costituzione di trust - Assoggettamento ad imposta sulle successioni e donazioni - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto legittima l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. Il trust è stato considerato un vincolo di destinazione a carattere liberale, rivolto a beneficio della futura prole, e il conferimento dei beni è stato individuato come momento impositivo sufficiente a far sorgere l'obbligo tributario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a imposta sulle successioni e donazioni della costituzione di un trust istituito dal genitore a beneficio della futura prole. La questione riguardava sia la natura dell'atto, qualificato come costituzione di un vincolo di destinazione di natura liberale, sia l'individuazione del momento impositivo: secondo la decisione, esso coincide con il conferimento dei beni nel trust, poiché tale atto realizza la segregazione patrimoniale.
Norme richiamate
Legge n. 286/2006
È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.
La norma è stata interpretata nel senso di includere tra gli atti soggetti all'imposta anche la costituzione di vincoli di destinazione, categoria nella quale rientra il trust quando realizza un vincolo patrimoniale di natura liberale.
Massime di principio
- Quando un trust comporta la destinazione stabile di beni a favore di determinati beneficiari e presenta una causa liberale, può essere qualificato come costituzione di un vincolo di destinazione soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni.
- Il momento impositivo può coincidere con il conferimento dei beni nel trust, anche prima dell'attribuzione finale ai beneficiari, se il conferimento determina già la segregazione del patrimonio e l'effettiva costituzione del vincolo.
- La qualificazione fiscale del trust dipende dalla sua concreta struttura e finalità: non è decisiva soltanto la denominazione dell'atto, ma occorre verificare se esso realizzi un vincolo gratuito e destinato a produrre un vantaggio patrimoniale per beneficiari individuati o individuabili.
- In situazioni analoghe, occorre esaminare il contenuto dell'atto istitutivo, la natura del conferimento, i poteri del trustee, l'identificazione dei beneficiari e l'eventuale carattere liberale dell'operazione.
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