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Sentenza

Sentenza del 27/12/2016 n. 1608 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Reddito d'impresa - Svalutazione a zero di un credito - Perdita su crediti - Differenze

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità fiscale della svalutazione di un credito portata a zero. L'Amministrazione finanziaria aveva assimilato tale svalutazione a una perdita su crediti, ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 101 TUIR e contestando la deduzione. Il contribuente sosteneva invece che l'art. 106 TUIR non stabilisce un tetto massimo alla svalutazione e consente, quando adeguatamente motivata dalle circostanze concrete, anche una svalutazione del 100% del credito. La svalutazione, pur azzerando contabilmente il valore del credito, resta distinta dalla perdita definitiva.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta. È stato riconosciuto che la svalutazione integrale non può essere automaticamente equiparata a una perdita su crediti: la prima è disciplinata dall'art. 106 TUIR e viene dedotta secondo il relativo meccanismo, anche in più esercizi, mentre la perdita è regolata dall'art. 101 TUIR e presuppone la definitiva inesigibilità del credito. L'eventuale successivo incasso del credito svalutato genererebbe inoltre una plusvalenza imponibile, escludendo un indebito vantaggio fiscale definitivo o un danno per l'Erario.

Norme richiamate

  • Art. 106 TUIR

    L'art. 106 TUIR non pone un tetto massimo di svalutazione.

    La norma non esclude in assoluto una svalutazione del credito pari al 100%, purché la valutazione sia giustificata dagli elementi concreti e rispetti la disciplina fiscale applicabile. La svalutazione resta distinta dalla perdita e segue un diverso regime di deduzione.

  • Art. 101 TUIR

    La perdita [su crediti è] regolata dalle diverse disposizioni dell'art. 101 Tuir.

    La perdita su crediti presuppone una situazione di definitiva inesigibilità o comunque gli specifici requisiti previsti dalla norma; non coincide automaticamente con una svalutazione contabile integrale.

Massime di principio

  • Una svalutazione del credito al 100% non equivale automaticamente a una perdita definitiva: occorre distinguere il piano contabile da quello fiscale e applicare la norma pertinente.
  • L'assenza di un tetto massimo nella disciplina della svalutazione non significa che ogni svalutazione integrale sia automaticamente deducibile: il contribuente deve poterla giustificare con elementi oggettivi e coerenti sulla probabile inesigibilità.
  • La perdita su crediti richiede presupposti diversi e più strettamente collegati alla definitiva inesigibilità o agli eventi specificamente previsti dalla legge.
  • La successiva riscossione di un credito precedentemente svalutato può generare un componente positivo imponibile; pertanto la svalutazione non determina necessariamente un vantaggio fiscale definitivo né un danno per l'Erario.
  • In situazioni analoghe è essenziale documentare le ragioni economiche della svalutazione, distinguere chiaramente svalutazione e perdita e verificare il diverso momento e metodo di deduzione previsti dagli artt. 106 e 101 TUIR.

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