Sentenza del 27/12/2016 n. 1831 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - raddoppio dei termini - art. 43, D.P.R. n. 600/73, art. 57, D.P.R. n. 633/72
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dagli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972. Il tema è stabilire se, per applicare il raddoppio, sia necessario che l'Amministrazione abbia effettivamente presentato una notizia di reato, che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o che sia intervenuta una sentenza penale di condanna o assoluzione.
La decisione
Il principio richiamato stabilisce che tali circostanze non sono necessarie. Il giudice deve verificare esclusivamente se i fatti contestati siano astrattamente configurabili come reato tributario, senza dover accertare l'effettiva presentazione della denuncia, l'esercizio dell'azione penale o l'esito del procedimento penale. Il testo non contiene elementi sufficienti per ricostruire l'esito concreto del giudizio né per stabilire quale parte abbia formalmente vinto.
Norme richiamate
Art. 43, D.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e, nei casi previsti, consente il raddoppio dei termini quando le violazioni possono integrare reati tributari.
Art. 57, D.P.R. n. 633/1972
La norma disciplina i termini per gli accertamenti IVA e prevede il raddoppio dei termini in presenza di violazioni astrattamente riconducibili a reati tributari, secondo i presupposti applicabili.
Cassazione, ordinanza n. 9725/2016
Ai fini del raddoppio dei termini, è sufficiente la astratta configurabilità del reato fiscale. Non sono invece indispensabili la concreta presentazione della notizia di reato, l'esercizio dell'azione penale o una sentenza penale di condanna o assoluzione.
Massime di principio
- Per verificare la tempestività di un accertamento soggetto a possibile raddoppio dei termini, occorre concentrarsi sulla natura dei fatti contestati e sulla loro astratta riconducibilità a un reato tributario.
- L'assenza di una denuncia penale o di un procedimento penale non esclude automaticamente il raddoppio dei termini.
- Il giudice tributario può valutare autonomamente la configurabilità astratta del reato, senza attendere l'esito del procedimento penale.
- Il raddoppio non può fondarsi su una contestazione meramente generica o priva di elementi idonei a rendere plausibile la configurazione di un reato fiscale.
- Per applicare correttamente il principio a un caso concreto, è necessario verificare anche la disciplina temporale vigente per l'annualità interessata e la data di notifica dell'accertamento.
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