Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/12/2016 n. 1831 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento - raddoppio dei termini - art. 43, D.P.R. n. 600/73, art. 57, D.P.R. n. 633/72

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dagli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972. Il tema è stabilire se, per applicare il raddoppio, sia necessario che l'Amministrazione abbia effettivamente presentato una notizia di reato, che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o che sia intervenuta una sentenza penale di condanna o assoluzione.

La decisione

Il principio richiamato stabilisce che tali circostanze non sono necessarie. Il giudice deve verificare esclusivamente se i fatti contestati siano astrattamente configurabili come reato tributario, senza dover accertare l'effettiva presentazione della denuncia, l'esercizio dell'azione penale o l'esito del procedimento penale. Il testo non contiene elementi sufficienti per ricostruire l'esito concreto del giudizio né per stabilire quale parte abbia formalmente vinto.

Norme richiamate

  • Art. 43, D.P.R. n. 600/1973

    La norma disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e, nei casi previsti, consente il raddoppio dei termini quando le violazioni possono integrare reati tributari.

  • Art. 57, D.P.R. n. 633/1972

    La norma disciplina i termini per gli accertamenti IVA e prevede il raddoppio dei termini in presenza di violazioni astrattamente riconducibili a reati tributari, secondo i presupposti applicabili.

  • Cassazione, ordinanza n. 9725/2016

    Ai fini del raddoppio dei termini, è sufficiente la astratta configurabilità del reato fiscale. Non sono invece indispensabili la concreta presentazione della notizia di reato, l'esercizio dell'azione penale o una sentenza penale di condanna o assoluzione.

Massime di principio

  • Per verificare la tempestività di un accertamento soggetto a possibile raddoppio dei termini, occorre concentrarsi sulla natura dei fatti contestati e sulla loro astratta riconducibilità a un reato tributario.
  • L'assenza di una denuncia penale o di un procedimento penale non esclude automaticamente il raddoppio dei termini.
  • Il giudice tributario può valutare autonomamente la configurabilità astratta del reato, senza attendere l'esito del procedimento penale.
  • Il raddoppio non può fondarsi su una contestazione meramente generica o priva di elementi idonei a rendere plausibile la configurazione di un reato fiscale.
  • Per applicare correttamente il principio a un caso concreto, è necessario verificare anche la disciplina temporale vigente per l'annualità interessata e la data di notifica dell'accertamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.