Sentenza del 27/12/2016 n. 7373 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - Immobili non iscritti in catasto - Base imponibile - Valore contabile - Rivalutazione - Mancato affrancamento - Costo storico - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la base imponibile ICI di un fabbricato appartenente alla categoria catastale D, non ancora censito in catasto. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. 504/1992, in tale situazione la base imponibile è determinata sulla base del valore risultante dalle scritture contabili, aggiornato mediante appositi coefficienti. Il contribuente aveva effettuato una rivalutazione contabile dell’immobile per finalità di risanamento del bilancio, senza tuttavia affrancare fiscalmente tale maggior valore mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva. Si doveva quindi stabilire se la rivalutazione non affrancata potesse incrementare il valore fiscalmente rilevante ai fini ICI.
La decisione
La sentenza ha stabilito che la rivalutazione meramente contabile, non accompagnata dall’affrancamento fiscale tramite il versamento dell’imposta sostitutiva, non produce effetti ai fini della determinazione della base imponibile ICI. Il valore contabile rilevante resta pertanto il costo storico dell’immobile, risultante dal bilancio prima della rivalutazione, sul quale devono essere applicati i coefficienti previsti dalla legge. La pretesa fondata sul valore rivalutato è stata quindi ritenuta non corretta.
Norme richiamate
Art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili, applicando i coefficienti stabiliti annualmente.
Per gli immobili di categoria D privi di rendita catastale, la base imponibile ICI deriva dal valore contabile fiscalmente riconosciuto e non da qualunque variazione meramente contabile. Il valore deve essere aggiornato con i coefficienti normativi.
Disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e dell’affrancamento mediante imposta sostitutiva
La rivalutazione iscritta in bilancio senza pagamento dell’imposta sostitutiva produce effetti esclusivamente contabili e non modifica il valore fiscalmente riconosciuto del bene. Di conseguenza, ai fini ICI, rileva il costo storico e non il maggior valore contabile non affrancato.
Massime di principio
- Per i fabbricati di categoria D non ancora censiti, la base imponibile ICI/IMU fondata sulle scritture contabili deve riferirsi al valore fiscalmente riconosciuto, non necessariamente all’ultimo valore esposto contabilmente.
- Una rivalutazione effettuata soltanto per finalità civilistiche o di bilancio non incrementa la base imponibile tributaria se il contribuente non ha esercitato l’opzione fiscale prevista e non ha versato l’eventuale imposta sostitutiva.
- In assenza di affrancamento fiscale, il valore di riferimento resta il costo storico dell’immobile, da aggiornare applicando i coefficienti previsti dalla normativa.
- L’amministrazione finanziaria o comunale non può presumere che ogni incremento contabile abbia automaticamente rilevanza fiscale: occorre verificare se la rivalutazione sia stata fiscalmente riconosciuta secondo la disciplina applicabile.
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