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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25508/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 26/09/2023 che aveva respinto la richiesta di ammissione al regime di semilibertà. Il motivo unico denunciava violazione dell'art. 50 dell'Ordinamento penitenziario e vizio motivazionale: si contestava una motivazione carente e contraddittoria, un errore nella indicazione della data del fine pena (secondo il ricorrente fissata al 2025 anziché al 2028) e una presunta incoerenza rispetto a un precedente provvedimento del medesimo Tribunale (ordinanza del 20/06/2023) che aveva concesso la semilibertà ad altro detenuto senza che questi avesse fruito di permessi premio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente valutato i progressi del detenuto, tenendo conto del giudizio positivo degli operatori trattamentali e delle valutazioni contrastanti della DNA e della DDA di Messina, senza rilevare elementi attuali di segno opposto. Tuttavia il respingimento della semilibertà è stato considerato logicamente motivato: la gravità dei reati (tra cui il 416-bis), l'appartenenza a organizzazione mafiosa e la rilevante residua pena (il provvedimento del Tribunale aveva considerato il fine pena come ancora lontano) giustificano la necessità di proseguire la sperimentazione all'esterno mediante permessi premio e di attendere l'esito del programma di giustizia riparativa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui non è richiesta la prova del sicuro ravvedimento, ma una valutazione prognostica sulla idoneità della misura a superare la residua pericolosità. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    presente nel testo come reato ostativo inserito nel cumulo

    L'appartenenza o i delitti riconducibili al 416-bis aggravano la valutazione della residuale pericolosità e giustificano maggior cautela nell'ammissione a misure alternative; la Corte ha considerato la gravità di tali delitti nel giudizio prognostico

  • art. 50 Ordinamento Penitenziario

    Norma richiamata dal ricorrente in sede di censura sulla corretta applicazione delle regole sulla semilibertà; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia applicato correttamente i criteri di valutazione previsti dall'ordinamento, non rilevando violazioni formali della norma

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)

    Sez. 1, n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Rv. 218235; Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213; Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, Rv. 285550

    È richiamato il principio secondo cui la concessione di misure alternative richiede un giudizio prognostico sulla idoneità della misura a superare la residua pericolosità; non è necessaria la prova del sicuro ravvedimento, ed il Tribunale può legittimamente richiedere un ulteriore periodo di osservazione e sperimentazione (permessi premio) quando i reati siano gravi o esista contiguità con ambienti criminosi rilevanti

Massime di principio

  • La concessione della semilibertà è basata su un giudizio prognostico: non si richiede la prova del sicuro ravvedimento, ma elementi che rendano verosimile il superamento della pericolosità residua
  • La gravità del reato (in particolare il 416-bis) e l'affiliazione a organizzazioni mafiose pesano fortemente nella valutazione e possono giustificare la richiesta di ulteriori periodi di prova esterna tramite permessi premio
  • Giudizi positivi degli operatori trattamentali e percorsi intramurari positivi sono rilevanti ma non necessariamente determinanti: il tribunale può richiedere l'esito di misure sperimentali e di programmi di giustizia riparativa prima di concedere misure più stabili
  • Confronti con provvedimenti emessi per altri detenuti non costituiscono automaticamente criterio vincolante: ogni decisione è casistica e richiede motivazione specifica in relazione al singolo percorso e alla residua pericolosità
  • Errori formali o apparenti (es. su date di fine pena) devono essere valutati nel contesto della motivazione complessiva: se la decisione è logicamente motivata e conforme ai principi giurisprudenziali, eventuali incongruenze non comportano di per sé l'annullamento

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