Ordinanza n. 1280/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 992/2024 resa dal Tribunale di Avellino -Settore Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 26.10.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino - Settore Lavoro e Previdenza n. 992/2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 992/2024. Il ricorso è stato notificato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611/1933 e dell'art. 41, comma 3, c.p.a., gli atti introduttivi dei giudizi contro le amministrazioni statali devono essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita. Poiché il ricorso è stato proposto dinanzi alla Sezione staccata di Salerno, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno. La notifica presso l'Avvocatura di Napoli è stata pertanto ritenuta nulla. Il giudice ha inoltre rilevato che non si è verificata sanatoria per raggiungimento dello scopo, poiché l'Avvocatura dello Stato non si è costituita, e che mancava in atti la prova della notificazione della sentenza azionata all'amministrazione presso la sua sede reale.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito della domanda di ottemperanza. Ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso, eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli anziché presso quella di Salerno. Richiamando l'art. 44, comma 3, c.p.a. e la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha disposto la rinnovazione della notificazione, senza subordinare tale rimedio alla valutazione della scusabilità dell'errore. È stato assegnato alla ricorrente un termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla notificazione se anteriore, per rinnovare la notifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno. È stato inoltre assegnato un ulteriore termine perentorio di 15 giorni, decorrente dalla scadenza del primo, per depositare telematicamente la prova dell'adempimento, mediante produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato nativo digitale .eml/.msg. La ricorrente dovrà anche depositare la prova della notificazione della sentenza posta in esecuzione al Ministero presso la sede reale. Il giudizio è stato rinviato all'udienza camerale del 3 novembre 2026 per la verifica della rinotifica e il prosieguo.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato o di altri provvedimenti esecutivi.
art. 11 r.d. n. 1611/1933
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente; le notificazioni devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.
Gli atti introduttivi dei giudizi contro lo Stato devono essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato competente per il distretto in cui ha sede il giudice adito; la violazione comporta nullità rilevabile anche d'ufficio.
La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.
La notificazione del ricorso contro un'amministrazione statale deve rispettare le regole speciali previste per la rappresentanza e difesa dello Stato.
In caso di nullità della notificazione, il giudice ordina la rinnovazione entro un termine perentorio; il rispetto del termine consente la sanatoria retroattiva del vizio processuale.
La disciplina della nullità della notificazione deve essere applicata alla luce della dichiarazione di parziale incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
In caso di nullità della notificazione, il giudice deve ordinare la rinnovazione, assegnando un nuovo termine, senza dover previamente valutare la scusabilità dell'errore.
Massime di principio
- Nei giudizi amministrativi introdotti contro un'amministrazione statale, la notificazione del ricorso deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato competente per il distretto in cui ha sede il giudice adito; la notifica presso un'Avvocatura distrettuale diversa è nulla.
- La nullità della notificazione del ricorso non è sanata per raggiungimento dello scopo quando l'amministrazione statale o l'Avvocatura dello Stato non si costituisce in giudizio.
- A seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 44, comma 4, c.p.a., accertata la nullità della notificazione il giudice deve ordinare la rinnovazione e assegnare un termine perentorio, senza subordinare il rimedio alla verifica della scusabilità dell'errore.
- La rinnovazione della notificazione eseguita nel termine assegnato produce la sanatoria retroattiva del vizio processuale.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può disporre il rinnovo della notificazione e richiedere la prova della notificazione del provvedimento posto in esecuzione prima di procedere all'esame della domanda nel merito.
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