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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20920/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società destinataria di due avvisi di accertamento per il canone di installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) relativi all’annualità 2012 ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva confermato la tempestività degli avvisi. In cassazione il contribuente ha denunciato la violazione degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., sostenendo che, essendo la scadenza per il pagamento indicata negli avvisi al 31/03/2012, il diritto dell’ente alla riscossione si era prescritto in cinque anni, dunque già dal 31/03/2017, mentre la notifica era avvenuta solo il 29/09/2017. L’ente locale ha resistito, sostenendo che il tributo non poteva essere qualificato come prestazione periodica e che, in ogni caso, la disciplina applicabile era quella decadenziale prevista per gli accertamenti dei tributi locali; la Corte ha quindi esaminato se, nel caso del CIMP, dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale invocata dal ricorrente o il termine di decadenza quinquennale per la notifica dell’avviso di accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha affermato che il CIMP, pur essendo un tributo locale e una variante dell’imposta sulla pubblicità, non ha natura di tributo periodico in senso proprio; inoltre, nella fattispecie veniva in rilievo l’attività di accertamento e non quella di riscossione. Pertanto, trova applicazione il termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006, che consente la notifica degli avvisi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Poiché per l’annualità 2012 la notifica era avvenuta prima del 31 dicembre 2017, l’ente non era decaduto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma ritenuto non applicabile al CIMP perché non qualificabile come tributo periodico in senso proprio

  • art. 2935 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione al dies a quo della prescrizione, ma la Corte ha escluso che il caso riguardasse il termine prescrizionale della riscossione

  • art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997

    "L'atto di contestazione ... devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo..."; "Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni"

    distinzione tra decadenza per la contestazione/irrogazione e prescrizione per la riscossione della sanzione; nella specie la controversia riguardava l’accertamento, non la riscossione

  • art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006

    "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo..."

    costituisce la disciplina applicabile agli avvisi di accertamento dei tributi locali, con termine decadenziale quinquennale per la notifica

  • art. 1, commi 162 e 164, l. n. 296 del 2006

    la Corte richiama precedenti che ne hanno ritenuto l’applicabilità, sia pure per diversi profili, al CIMP

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141

    richiamata per la natura tributaria del CIMP e la sua assimilazione al sistema della pubblicità assoggettata a imposta

  • Cass. Sez. U., 7 maggio 2010, n. 11090

    richiamata per la qualificazione del CIMP come tributo con regime assimilabile alla pubblicità assoggettata a imposta

  • Cass. Sez. U., 3 novembre 2009, n. 23195

    richiamata per la natura tributaria del CIMP

  • Cass. Sez. U., 16 aprile 2009, n. 8994

    richiamata per la natura tributaria del CIMP

  • Cass., 18 novembre 2021, n. 35336

    richiamata quale precedente di applicazione al CIMP della l. n. 296 del 2006, art. 1, commi 162 e 164

  • Cass., 16 novembre 2021, n. 34623

    richiamata quale precedente di applicazione al CIMP della l. n. 296 del 2006, art. 1, commi 162 e 164

Massime di principio

  • Per i tributi locali non periodici, la disciplina della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. non è automaticamente applicabile solo perché il prelievo è riferito a un’annualità: occorre verificare la concreta natura del tributo.
  • Quando la controversia riguarda la fase di accertamento di un tributo locale, il termine rilevante è quello di decadenza per la notifica dell’avviso, non il termine di prescrizione della riscossione.
  • L’art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006 prevede, per gli avvisi di accertamento dei tributi locali, un termine decadenziale di notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
  • Il CIMP ha natura tributaria ed è assimilabile, per struttura e disciplina di controllo, all’imposta sulla pubblicità; non ha, tuttavia, carattere di tributo periodico in senso proprio.
  • La tempestività della notifica va verificata con riferimento all’anno d’imposta e al termine quinquennale di decadenza previsto dalla legge, non alla sola scadenza del pagamento indicata nell’atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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