Cassazione Penale, Sentenza n. 41994/2022 del 07/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bari - sezione distrettuale per il riesame che, in accoglimento dell'originaria decisione del GIP di Foggia, aveva rigettato la richiesta di misura cautelare personale nei confronti di Angela Dell'Olio per difetto di esigenze cautelari concrete e attuali. In cassazione il PM lamentava (i) un errore di valutazione circa la natura del reato contestato alla Dell'Olio (sosteneva che la misura era stata richiesta per il reato di riciclaggio e non per il concorso in fraudolenta intestazione di valori), con conseguente errata valutazione della gravità indiziaria; (ii) l'erronea considerazione della dimensione cronologica delle condotte come effetto dirimente rispetto all'attualità delle esigenze cautelari, quando invece il diverso inquadramento del reato (riciclaggio) avrebbe dovuto condurre a diversa valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur rilevando profili critici rispetto alla motivazione del Tribunale di Bari (in particolare un eccessivo richiamo al principio della "ragione più liquida" e l'omissione, in motivazione, dell'analisi della gravità indiziaria che avrebbe dovuto precedere la valutazione delle esigenze cautelari), la Corte ha ritenuto che il ricorso del PM fosse inammissibile perché, per la posizione di Angela Dell'Olio, l'appello proposto in sede di riesame non aveva dedotto l'esistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. (pericolo di reiterazione) né indicato elementi concreti da cui desumerla; l'appello del PM aveva invece formulato, cumulativamente per tutti gli indagati, soltanto un richiamo al pericolo di "inquinamento probatorio" (art. 274, comma 1, lett. a), poi abbandonato nel ricorso). Ne è conseguita un'interruzione della catena devolutiva: non potendo il PM introdurre in cassazione una nuova doglianza cautelare non proposta al riesame, la censura è stata ritenuta inammissibile. La Corte, peraltro, osserva che l'eventuale accoglimento del primo profilo (gravità indiziaria) non avrebbe avuto, secondo il Procuratore generale, alcuna concreta utilità pratico-applicativa in termini di misura cautelare.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
La Corte rileva che il Tribunale ha dato rilievo alla contestazione di cui all'art. 512-bis (riconducendo alla Dell'Olio la condotta di ricezione di beni trasferiti per sottrarli a misure di prevenzione), mentre il PM aveva in realtà riferito nel capo 22 del reato di riciclaggio; ciò ha inciso sulla valutazione della gravità indiziaria
art. 3-bis cod. pen.
Richiamato nel testo come principio della "riserva di codice" che vincola l'inquadramento delle fattispecie e l'interpretazione sistematica delle nuove fattispecie come l'art. 512-bis
art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Riferito al pericolo di inquinamento probatorio: il PM aveva evocato tale esigenza cumulativamente per gli indagati ma poi ha abbandonato questo profilo nel ricorso, il che impedisce di utilizzarlo in cassazione per la posizione della Dell'Olio
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiesto il concreto e attuale pericolo di reiterazione. La Corte sottolinea che non è possibile desumerlo dalla sola gravità astratta del titolo di reato: occorre valutare la gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni e gli elementi specifici che indichino la persistenza del rischio
artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen.
Elencati come i presupposti e condizioni che il tribunale del riesame deve verificare ex novo nell'impugnazione del PM avverso il diniego di misure cautelari
art. 292 cod. proc. pen.
Schema di motivazione cui la Corte richiama per l'adozione di una misura cautelare, anche nel contesto del riesame
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) e lett. c)
Norma richiamata nei motivi del ricorso: lett. b) (violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale), lett. c) (inosservanza della legge processuale). La Corte valuta l'ammissibilità delle censure dedotte ai sensi di tali lettere
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Richiamato in relazione alla trattazione scritta del procedimento in cassazione (disposizioni sul procedimento in forma scritta durante il periodo di vigenza)
Massime di principio
- Il tribunale del riesame, nel riesaminare l'appello del pubblico ministero avverso il diniego di misure cautelari, ha il potere-dovere di riesaminare ex novo l'intera questione cautelare: l'accertamento della gravità indiziaria dovrebbe precedere e può influire sulla valutazione delle esigenze cautelari
- Non è sufficiente invocare la gravità astratta del titolo di reato per provare il pericolo di reiterazione; è necessaria la dimostrazione di elementi concreti e attuali che rendano il rischio effettivo e non meramente ipotetico
- Il pubblico ministero non può introdurre in cassazione nuove doglianze cautelari che non siano state sollevate nel procedimento di riesame: la catena devolutiva è vincolante e la mancata deduzione in appello di un preciso profilo cautelare preclude la sua censura in sede di legittimità
- Il principio della "ragione più liquida" tipico della giurisdizione civile non è trasportabile automaticamente al processo penale quando ciò comporti l'omissione di valutazioni essenziali (es. la gravità indiziaria) richieste ai fini della misura cautelare
- Il giudice del riesame può motivare per relationem rispetto alla motivazione del GIP solo se risulta di aver effettivamente preso cognizione delle ragioni e le abbia ritenute coerenti; però non può tralasciare questioni decisive che precedono l'apprezzamento delle esigenze cautelari
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