Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1002/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta del docente e al relativo accredito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 21 novembre 2024 e passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva ordinato all’amministrazione il pagamento di euro 3.000 mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e oltre le spese di lite, in conseguenza dell’accertamento del diritto alla Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 18 febbraio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. L’amministrazione, pur costituendosi, non ha dedotto di avere adempiuto né ha allegato fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, che erano state rispettate le formalità di notificazione e il termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e che l’amministrazione non aveva dimostrato l’avvenuto adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo, mediante rilascio della Carta del docente e accredito dell’importo di euro 3.000 per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. 724/1994, nonché spese di lite e accessori. È stato assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, onerato di intervenire su istanza della parte e di riferire al TAR sugli adempimenti eseguiti. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in euro 550 oltre accessori, spese forfettarie e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il giudizio di esecuzione nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È stato richiamato quale fondamento della debenza degli interessi o della rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.

  • l. 107/2015

    È la fonte normativa del beneficio della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato.

  • artt. 39, comma 1, c.p.a. e 93 c.p.c.

    Sono stati richiamati per la distrazione delle spese in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e l’ente non dimostra l’avvenuto adempimento né fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire puntualmente il contenuto del giudicato, compresi gli obblighi strumentali individuati nel titolo, gli interessi o la rivalutazione maturati fino all’adempimento e le spese dovute.
  • Quando l’amministrazione permane inerte dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva all’esecuzione del giudicato.
  • La mancata allegazione, da parte dell’amministrazione costituita, dell’avvenuto pagamento o di fatti modificativi o estintivi del credito conferma l’inadempimento rilevante ai fini dell’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.