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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-354/20

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020. — L e P. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 6, paragrafo 1 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale – Carenze sistemiche o generalizzate – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Presa in considerazione di eventi accaduti dopo l’emissione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi – Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso la sussistenza di motivi seri e comprovati per ritenere che l’interessato corra un rischio reale di violazione del suo diritto a un processo equo in caso di consegna. — Causa C-354/20 PPU

Giurisprudenza europea62020CJ0354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha chiarito i limiti entro cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può reagire a carenze sistemiche dello Stato membro emittente nel sistema giudiziario. Pur riconoscendo la gravità delle criticità relative all’indipendenza della magistratura polacca, ha escluso che esse consentano automaticamente di negare la qualità di autorità giudiziaria emittente a ogni giudice di quello Stato o di rifiutare la consegna senza un esame individualizzato. La verifica concreta e precisa del rischio di violazione del diritto a un processo equo resta quindi indispensabile, anche quando le criticità siano sopravvenute dopo l’emissione del mandato.

Mandato d’arresto europeo: carenze sistemiche nell’indipendenza della magistratura dello Stato emittente non bastano, da sole, per negare la qualità di autorità giudiziaria emittente o per rifiutare la consegna senza un esame concreto del rischio individuale di violazione del diritto a un processo equo.

La questione giuridica

Se, alla luce di carenze sistemiche o generalizzate dell’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa: 1) negare la qualità di "autorità giudiziaria emittente" al giudice che ha emesso il mandato d’arresto europeo; 2) presumere l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto a un processo equo senza verificare la situazione individuale della persona ricercata; e 3) se e in che misura possano essere presi in considerazione eventi successivi all’emissione del mandato d’arresto europeo.

Principio di diritto

L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che disponga di elementi indicativi di carenze sistemiche o generalizzate dell’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente, esistenti al momento dell’emissione del mandato o sopravvenute successivamente, non può per ciò solo escludere che il giudice che ha emesso il mandato sia una "autorità giudiziaria emittente"; né può presumere automaticamente che la persona ricercata corra un rischio reale di violazione del diritto a un processo equo. In assenza di una decisione del Consiglio europeo e del Consiglio che sospenda il meccanismo del mandato d’arresto europeo, l’esecuzione può essere rifiutata solo dopo un esame concreto e preciso, fondato sulle circostanze individuali del caso, sulla natura del reato, sul contesto fattuale e sulle informazioni fornite dallo Stato emittente, per verificare l’esistenza di motivi seri e comprovati di un rischio reale per l’interessato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, TUE
  • Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 7 TUE

Mandato d’arresto europeo e carenze dell’indipendenza della magistratura nello Stato emittente

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali urgenti proposti dal Rechtbank Amsterdam nell’ambito dell’esecuzione nei Paesi Bassi di mandati d’arresto europei emessi in Polonia nei confronti di L e P. La Corte è chiamata a stabilire se le carenze sistemiche o generalizzate dell’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente incidano, e in quale misura, sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C‑354/20 PPU il mandato d’arresto europeo, emesso dal Sąd Okręgowy w Poznaniu il 31 agosto 2015, riguardava L, ricercato ai fini dell’esercizio di un’azione penale per traffico di stupefacenti e falsi documenti d’identità. Nella causa C‑412/20 PPU il mandato, emesso dal Sąd Okręgowy w Sieradzu il 26 maggio 2020, riguardava P, ricercato ai fini dell’esecuzione della parte residua di una pena detentiva.

Il giudice neerlandese ha evidenziato una serie di eventi recenti relativi allo stato di diritto in Polonia, tra cui le sentenze della Corte nelle cause A.K. e a., Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, nonché il procedimento di infrazione della Commissione e l’ordinanza cautelare Commissione/Polonia (C‑791/19 R). In tale contesto, ha dubitato che i giudici polacchi, inclusi quelli che avevano emesso i mandati di arresto, fossero ancora indipendenti ai sensi del diritto dell’Unione.

Questioni pregiudiziali

Il Rechtbank Amsterdam ha chiesto, in sostanza, se la decisione quadro 2002/584, l’articolo 19, paragrafo 1, TUE e l’articolo 47, secondo comma, della Carta ostino all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo:

  • quando il giudice emittente non soddisfa più i requisiti di tutela giurisdizionale effettiva a seguito di modifiche normative successive all’emissione del mandato;
  • quando nello Stato membro emittente esista un rischio reale, per ogni persona ricercata, di violazione del diritto a un giudice indipendente a causa di carenze sistemiche o generalizzate;
  • quando tali carenze comportino un rischio reale di violazione del diritto a un equo processo e, in tal caso, se sia comunque necessario un esame individuale della situazione della persona ricercata.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la decisione quadro 2002/584/GAI, soprattutto i considerando 5, 6 e 10;
  • l’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, della decisione quadro;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, sulla nozione di autorità giudiziaria emittente;
  • l’articolo 15, paragrafi 2 e 3, sulle informazioni complementari;
  • l’articolo 47, secondo comma, della Carta;
  • l’articolo 19, paragrafo 1, TUE;
  • l’articolo 7 TUE, richiamato per la sospensione del meccanismo del mandato d’arresto europeo in caso di grave e persistente violazione dei valori dell’Unione.

Ragionamento della Corte: principio di fiducia reciproca e limiti al rifiuto di esecuzione

La Corte ribadisce che il sistema del mandato d’arresto europeo si fonda sul principio del riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca tra Stati membri. Di regola, l’esecuzione del mandato è obbligatoria e il rifiuto costituisce eccezione da interpretarsi restrittivamente.

La nozione di "autorità giudiziaria" ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro richiede che l’autorità emittente agisca in modo indipendente nell’esercizio delle funzioni inerenti all’emissione del mandato. Tuttavia, la Corte precisa che la presenza di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro emittente non consente all’autorità di esecuzione di negare, in blocco, la qualità di autorità giudiziaria emittente a tutti i giudici e organi giurisdizionali di quello Stato.

La ragione è duplice: da un lato, tali carenze non incidono necessariamente su ogni singola decisione giudiziaria; dall’altro, un’interpretazione del genere trasformerebbe le eccezioni in una sospensione generalizzata del meccanismo del mandato d’arresto europeo, effetto che il diritto dell’Unione riserva a decisioni formali del Consiglio europeo e del Consiglio nell’ambito dell’articolo 7 TUE.

Ragionamento della Corte: impossibilità di una presunzione automatica del rischio individuale

Quanto al rischio di violazione del diritto a un processo equo, la Corte richiama la propria giurisprudenza in Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), secondo cui l’autorità di esecuzione deve svolgere un esame in due fasi:

  • prima, verificare l’esistenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati che indichino carenze sistemiche o generalizzate;
  • poi, valutare in concreto e precisamente se tali carenze incidano sui giudici competenti del caso concreto e se, alla luce della situazione individuale della persona ricercata, della natura del reato e del contesto fattuale, sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che vi sia un rischio reale di violazione del diritto a un processo equo.

La Corte esclude che la mera constatazione di carenze sistemiche, anche gravi o aggravate, possa far presumere automaticamente l’esistenza di un rischio individuale sufficiente a giustificare il rifiuto di esecuzione. Una simile presunzione determinerebbe un rifiuto generalizzato di tutti i mandati emessi dallo Stato membro interessato, in contrasto con la struttura della decisione quadro.

Eventi successivi all’emissione del mandato

La Corte chiarisce anche che eventi sopravvenuti dopo l’emissione del mandato possono essere rilevanti nella valutazione del rischio. Nel caso di un mandato emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale, l’autorità di esecuzione deve valutare l’impatto delle carenze, anche se successive, sui giudici che saranno competenti nel procedimento penale futuro.

Nel caso di un mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena, l’autorità di esecuzione deve considerare sia l’impatto delle carenze sopravvenute sui procedimenti eventualmente successivi alla consegna, sia l’incidenza delle carenze già esistenti al momento dell’emissione sul giudice che ha pronunciato la condanna da eseguire.

Decisione / dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che:

  • l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può negare automaticamente la qualità di autorità giudiziaria emittente all’organo giurisdizionale che ha emesso il mandato, neppure in presenza di carenze sistemiche o generalizzate dell’indipendenza della magistratura nello Stato emittente;
  • l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può presumere automaticamente che la persona ricercata corra un rischio reale di violazione del diritto a un processo equo;
  • è sempre necessaria una verifica concreta e precisa delle circostanze del caso, inclusi la situazione individuale della persona, la natura del reato, il contesto fattuale e le eventuali dichiarazioni di autorità pubbliche che possano interferire con il caso.

Principio affermato

La pronuncia conferma che le carenze dello Stato di diritto nello Stato membro emittente non producono un automatismo impeditivo nell’esecuzione del mandato d’arresto europeo: il rifiuto resta eccezione e richiede una valutazione individualizzata, mentre una sospensione generalizzata del meccanismo può derivare solo da atti formali adottati nell’ambito dell’articolo 7 TUE.

Come è indicizzato

Materiemandato d’arresto europeocooperazione giudiziaria penalediritti fondamentaliindipendenza della magistraturastato di diritto

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