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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14050/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zhang impugna l'ordinanza del riesame che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del GIP del 16/09/2024, relativo ai reati di cui all'art. 416 c.p. (capo 1) e 648 ter, comma 1 c.p. (capo 21). La difesa deduce un'unica censura: illegittimità dell'ordinanza per violazione dell'art. 324, comma 5, c.p.p., sostenendo che erano decorsi i dieci giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Procura Europea e che non poteva applicarsi il principio della "trasmissione frazionata" perché l'atto trasmesso (datato 08/11/2024, pervenuto l'11/11/2024) era un atto esecutivo del sequestro successivo all'adozione della misura e non rientrava tra gli atti posti a base della cognizione del GIP.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale di Appello ha ritenuto infondato il motivo, confermando il principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni per la decisione nel riesame decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti necessari alla cognizione. Ha ritenuto che l'elenco dei rapporti bancari e i verbali relativi all'esecuzione (tra cui l'atto trasmesso dalla Procura Europea) fossero necessari per completare la base cognitiva e per verificare il concreto interesse ad impugnare del ricorrente, anche ai sensi dell'art. 324, comma 3 c.p.p. Conseguentemente la decisione è stata ritenuta tempestiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma indicata come uno dei reati per cui è stato disposto il sequestro; la sentenza non approfondisce la configurazione del reato, lo cita come oggetto del provvedimento impugnato.

  • art. 648 ter, comma 1 cod. pen.

    Altro reato per il quale è stato disposto il sequestro; citato come capo oggetto della misura cautelare impugnata.

  • art. 324 cod. proc. pen., comma 3

    Ai sensi dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., in caso di ricorso, i verbali relativi all'esecuzione devono essere allegati al sequestro e inseriti tra gli atti da trasmettere al Tribunale del riesame da parte dell'autorità procedente

    Il Tribunale ha interpretato che i verbali e gli atti relativi all'esecuzione del sequestro devono essere trasmessi dal pubblico ministero al Tribunale del riesame e, se mancanti, il Tribunale può acquisirli prima di esercitare il termine per decidere.

  • art. 324 cod. proc. pen., comma 5

    Rinvio al termine perentorio di dieci giorni per la decisione nel riesame; la Corte ha ritenuto compatibile l'applicazione del termine con il principio della trasmissione frazionata degli atti come delineato dalla giurisprudenza.

  • Giurisprudenza (Sez. U. 26268 del 28/03/2013; Sez. 3, n. 36814 del 21/06/2017)

    Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, a condizione che si tratti di atti posti a base della misura cautelare

    La sentenza applica questo principio: se la trasmissione degli atti è parziale, il dies a quo per il termine di 10 giorni decorre quando il Tribunale ha a disposizione tutti gli atti necessari alla verifica della legittimità e della base cognitiva della misura cautelare.

Massime di principio

  • Se la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame è frazionata, il termine perentorio di 10 giorni decorre solo quando il Tribunale ritiene completata l'acquisizione degli atti necessari alla cognizione; la mancata tempestiva decisione non è automatica se mancano atti essenziali.
  • Gli atti relativi all'esecuzione del sequestro (verbali, elenchi di rapporti bancari, documentazione di esecuzione) devono essere trasmessi dall'ufficio requirente al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p.; la loro mancata trasmissione può giustificare che il dies per la decisione non inizi a decorrere.
  • Un atto trasmesso dopo l'adozione della misura può comunque essere rilevante se è necessario per valutare il concreto interesse ad impugnare o per completare la base cognitiva originaria; ciò può giustificare la richiesta di integrazione documentale da parte del Tribunale e il differimento dell'inizio del termine.
  • Per il ricorrente: per preservare la tempestività del riesame è importante allegare fin da subito tutti i documenti relativi all'esecuzione e ogni elemento utile a dimostrare l'interesse concreto ad impugnare, onde evitare che il Tribunale richieda integrazioni e dilazioni del termine.
  • Per l'ufficio requirente: è obbligatorio trasmettere al Tribunale del riesame tutti i verbali e gli atti di esecuzione; la mancata trasmissione può rallentare il procedimento ma giustifica l'acquisizione integrativa da parte del giudice.
  • In caso di contestazione del decorso del termine di 10 giorni, il punto centrale è verificare se gli atti mancanti erano necessari e posti a base della misura; se sì, la decorrenza può essere sospesa fino alla loro acquisizione.

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