Cassazione Civile, Ordinanza n. 27508/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda due istanze di rimborso per crediti d'imposta relativi a dividendi percepiti in anni diversi. Dopo precedenti gradi di giudizio e un rinvio, la Commissione tributaria regionale ha negato il rimborso di un credito IRPEG ritenendo non provata la ripartizione dei dividendi da una società partecipata alla contribuente, e ha considerato inutilizzabili perché tardivi una memoria e documenti depositati pochi giorni prima dell'udienza. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sul processo tributario e sulla trattazione dell'udienza, sostenendo che il deposito della memoria e dei documenti fosse giustificato dal tardivo avviso della celebrazione dell'udienza in modalità da remoto e che, comunque, i documenti fossero già in atti; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo che i documenti societari prodotti in appello dimostrassero la distribuzione dei dividendi e quindi il diritto al rimborso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso che vi fosse un vizio processuale nella gestione dei termini, rilevando che l'udienza era già stata comunicata in precedenza e che il successivo avviso si limitava a indicare la modalità da remoto; inoltre, ha osservato che la dedotta violazione processuale non era accompagnata dall'allegazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa, essendo gli atti contestati già presenti in fascicolo e privi di contenuto innovativo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la CTR avesse svolto una valutazione probatoria completa e motivata, evidenziando l'insufficienza della documentazione a provare la ripartizione dei dividendi e il collegamento con la contribuente; la censura, priva di specifica trascrizione dei documenti e della puntuale indicazione del fatto decisivo omesso, mirava in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese e gli effetti di legge sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 27 d.l. n. 137/2020
richiamato come norma sulla trattazione dell'udienza in modalità da remoto; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il successivo avviso non fissasse una nuova udienza ma indicasse solo la modalità di svolgimento di quella già comunicata.
artt. 30, 31 e 32 d.lgs. n. 546/1992
richiamati dalla ricorrente per contestare la tardività e l'inutilizzabilità di memoria e documenti nel processo tributario; la Corte non ha ravvisato una violazione idonea a determinare nullità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per la censura di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non indicava specificamente il fatto storico decisivo e tendeva a censurare la valutazione delle prove.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato quale rito camerale per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione di un vizio processuale è inammissibile se non si collega a un concreto pregiudizio del diritto di difesa o alla decisione di merito: non basta denunciare la mera irregolarità formale del processo.
- Nel processo di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione specifica di un fatto storico decisivo effettivamente omesso; non è consentito trasformarla in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
- Se il giudice di merito ha compiuto una valutazione completa e argomentata della documentazione, la parte ricorrente deve confrontarsi puntualmente con tale motivazione e trascrivere i passaggi rilevanti dei documenti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La tardività del deposito di memoria e documenti non determina di per sé nullità della decisione quando gli atti erano già stati prodotti in precedenza e non introducono elementi innovativi.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire al giudizio di sufficienza della prova espresso dal giudice di merito una diversa lettura del materiale istruttorio.
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