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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40810/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma di condanna per furto (art. 624 cod. pen.) e indebito utilizzo di carte di pagamento (art. 493-ter cod. pen., ex art. 55 comma 9 d.lgs. 231/2007), deducendo: 1) errore di diritto nella valutazione della concorrenza fra il furto della carta e il successivo utilizzo, sostenendo che una volta acquisita la disponibilità della carta l'uso sarebbe un post factum non punibile e non concorrente; 2) violazione di legge ex art. 441 cod. proc. pen. per la riqualificazione d'ufficio di un'aggravante (mezzo fraudolento in destrezza) senza contraddittorio e in danno della scelta del rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato: 1) estinto per remissione di querela il reato di furto (art. 624) a seguito della revoca della denuncia da parte della persona offesa e dell'accettazione da parte della difesa; ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo; 2) infondato il motivo che sosteneva l'inapplicabilità della fattispecie di indebito utilizzo: la Corte ha confermato che il furto della carta e il successivo indebito utilizzo sono condotte eterogenee e concorrenti sotto il profilo fenomenico e penale (richiamata giurisprudenza), quindi l'indebito utilizzo rimane punibile ai sensi dell'art. 493-ter; 3) ha rideterminato la pena complessiva in dieci mesi di reclusione e euro 333 di multa (operando la riduzione prevista e tenendo conto della continuazione e della diminuzione per il rito); 4) ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali; 5) ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Reato di furto; nel caso specifico il reato è stato estinto per remissione di querela e, in base alle modifiche normative, è divenuto non più procedibile d'ufficio in assenza di aggravanti rilevanti.

  • art. 625 cod. pen.

    Previsione di aggravanti del furto; qui valutata ai fini del carattere procedibile o meno del reato (si è detto che non ricorrevano le aggravanti n.7 e 7-bis).

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma che punisce l'indebito utilizzo di carte di pagamento (fattispecie oggi integrata e autonoma rispetto al furto); la Corte ha ritenuto che l'utilizzo indebito concorra con il furto in quanto condotta fenomenicamente distinta e punibile anche dopo l'impossessamento.

  • art. 55, comma 9, d.lgs. 21/11/2007 n. 231

    Normativa originaria richiamata per la tutela contro l'uso illecito di strumenti di pagamento; la disposizione è stata sostanzialmente trasfusa nell'art. 493-ter cod. pen., confermando la continuità normativa.

  • art. 12 d.l. 3/5/1991 n. 143

    Riferimento storico alla disciplina sanzionatoria dell'uso indebito di carte; citata per evidenziare la continuità e la funzione di tutela dell'ordine economico nelle varie formulazioni legislative.

  • art. 624, terzo comma (modificato d.lgs. 10/10/2022 n. 150)

    Richiamato per evidenziare che il reato di furto non è più procedibile d'ufficio laddove non ricorrano specifiche aggravanti; ciò ha portato all'estinzione del reato per remissione di querela nel caso concreto.

  • art. 441 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla rinnovazione e qualificazione del fatto nel processo; la ricorrente denunciava la riqualificazione dell'aggravante senza contraddittorio, ma il motivo è stato assorbito dall'estinzione del reato di furto.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali, dato che non vi era diverso accordo tra le parti.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sulla continuazione: il Tribunale aveva incrementato la pena per continuazione e la Cassazione ha usato i parametri indicati per rideterminare la pena complessiva.

  • art. 620, lett. I) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di determinare direttamente la reductione della pena quando la decisione da essa adottata lo consente senza necessità di rinvio; applicata qui per rideterminare la pena dopo l'annullamento del capo estinto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)

    Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione, richiamata per motivi procedurali relativi alla modalità di trattazione.

Massime di principio

  • La remissione della querela da parte della persona offesa, se accompagnata dall'accettazione della difesa, può determinare l'estinzione del reato quando la fattispecie non è più procedibile d'ufficio: verificare la natura procedibile del reato dopo le modifiche normative intervenute.
  • Il furto della carta di pagamento e il successivo indebito utilizzo sono considerati condotte distinte e possono concorrere: l'impossessamento non esaurisce automaticamente la rilevanza penale dell'uso successivo della carta.
  • In casi di riqualificazione in corso di processo (es. aggravanti), va valutato il rispetto del contraddittorio: la mancanza di contraddittorio può costituire motivo di censura, ma il rilievo può risultare assorbito o superato da eventi successivi (es. estinzione del reato).
  • La Corte di Cassazione può rideterminare la pena quando l'annullamento parziale non richiede un nuovo esame di merito (art. 620 cod. proc. pen.), permettendo una rapida definizione della sanzione residua.
  • In reati che interessano la fiducia nelle transazioni finanziarie digitali (carte di pagamento), il sistema giurisprudenziale tende a tutelare separatamente il patrimonio e la fede pubblica nelle transazioni, giustificando l'autonomia della fattispecie di indebito utilizzo.
  • In situazioni analoghe è fondamentale raccogliere e documentare la volontà della persona offesa (denuncia vs querela e eventuale remissione) e verificare se siano intervenute modifiche legislative che mutano la procedibilità del reato.

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