Cassazione Penale, Sentenza n. 40810/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma di condanna per furto (art. 624 cod. pen.) e indebito utilizzo di carte di pagamento (art. 493-ter cod. pen., ex art. 55 comma 9 d.lgs. 231/2007), deducendo: 1) errore di diritto nella valutazione della concorrenza fra il furto della carta e il successivo utilizzo, sostenendo che una volta acquisita la disponibilità della carta l'uso sarebbe un post factum non punibile e non concorrente; 2) violazione di legge ex art. 441 cod. proc. pen. per la riqualificazione d'ufficio di un'aggravante (mezzo fraudolento in destrezza) senza contraddittorio e in danno della scelta del rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato: 1) estinto per remissione di querela il reato di furto (art. 624) a seguito della revoca della denuncia da parte della persona offesa e dell'accettazione da parte della difesa; ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo; 2) infondato il motivo che sosteneva l'inapplicabilità della fattispecie di indebito utilizzo: la Corte ha confermato che il furto della carta e il successivo indebito utilizzo sono condotte eterogenee e concorrenti sotto il profilo fenomenico e penale (richiamata giurisprudenza), quindi l'indebito utilizzo rimane punibile ai sensi dell'art. 493-ter; 3) ha rideterminato la pena complessiva in dieci mesi di reclusione e euro 333 di multa (operando la riduzione prevista e tenendo conto della continuazione e della diminuzione per il rito); 4) ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali; 5) ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Reato di furto; nel caso specifico il reato è stato estinto per remissione di querela e, in base alle modifiche normative, è divenuto non più procedibile d'ufficio in assenza di aggravanti rilevanti.
art. 625 cod. pen.
Previsione di aggravanti del furto; qui valutata ai fini del carattere procedibile o meno del reato (si è detto che non ricorrevano le aggravanti n.7 e 7-bis).
art. 493-ter cod. pen.
Norma che punisce l'indebito utilizzo di carte di pagamento (fattispecie oggi integrata e autonoma rispetto al furto); la Corte ha ritenuto che l'utilizzo indebito concorra con il furto in quanto condotta fenomenicamente distinta e punibile anche dopo l'impossessamento.
art. 55, comma 9, d.lgs. 21/11/2007 n. 231
Normativa originaria richiamata per la tutela contro l'uso illecito di strumenti di pagamento; la disposizione è stata sostanzialmente trasfusa nell'art. 493-ter cod. pen., confermando la continuità normativa.
art. 12 d.l. 3/5/1991 n. 143
Riferimento storico alla disciplina sanzionatoria dell'uso indebito di carte; citata per evidenziare la continuità e la funzione di tutela dell'ordine economico nelle varie formulazioni legislative.
art. 624, terzo comma (modificato d.lgs. 10/10/2022 n. 150)
Richiamato per evidenziare che il reato di furto non è più procedibile d'ufficio laddove non ricorrano specifiche aggravanti; ciò ha portato all'estinzione del reato per remissione di querela nel caso concreto.
art. 441 cod. proc. pen.
Norma relativa alla rinnovazione e qualificazione del fatto nel processo; la ricorrente denunciava la riqualificazione dell'aggravante senza contraddittorio, ma il motivo è stato assorbito dall'estinzione del reato di furto.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali, dato che non vi era diverso accordo tra le parti.
art. 69 cod. pen.
Norma sulla continuazione: il Tribunale aveva incrementato la pena per continuazione e la Cassazione ha usato i parametri indicati per rideterminare la pena complessiva.
art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di determinare direttamente la reductione della pena quando la decisione da essa adottata lo consente senza necessità di rinvio; applicata qui per rideterminare la pena dopo l'annullamento del capo estinto.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)
Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione, richiamata per motivi procedurali relativi alla modalità di trattazione.
Massime di principio
- La remissione della querela da parte della persona offesa, se accompagnata dall'accettazione della difesa, può determinare l'estinzione del reato quando la fattispecie non è più procedibile d'ufficio: verificare la natura procedibile del reato dopo le modifiche normative intervenute.
- Il furto della carta di pagamento e il successivo indebito utilizzo sono considerati condotte distinte e possono concorrere: l'impossessamento non esaurisce automaticamente la rilevanza penale dell'uso successivo della carta.
- In casi di riqualificazione in corso di processo (es. aggravanti), va valutato il rispetto del contraddittorio: la mancanza di contraddittorio può costituire motivo di censura, ma il rilievo può risultare assorbito o superato da eventi successivi (es. estinzione del reato).
- La Corte di Cassazione può rideterminare la pena quando l'annullamento parziale non richiede un nuovo esame di merito (art. 620 cod. proc. pen.), permettendo una rapida definizione della sanzione residua.
- In reati che interessano la fiducia nelle transazioni finanziarie digitali (carte di pagamento), il sistema giurisprudenziale tende a tutelare separatamente il patrimonio e la fede pubblica nelle transazioni, giustificando l'autonomia della fattispecie di indebito utilizzo.
- In situazioni analoghe è fondamentale raccogliere e documentare la volontà della persona offesa (denuncia vs querela e eventuale remissione) e verificare se siano intervenute modifiche legislative che mutano la procedibilità del reato.
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