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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08541/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 in cui, dopo un decreto monitorio della Corte d’Appello di Roma che aveva riconosciuto un indennizzo, il privato ha proposto opposizione sostenendo che il giudice avesse erroneamente frazionato la durata del giudizio presupposto (fase di cognizione e due giudizi di ottemperanza) ai fini del calcolo dell’irragionevole durata e della relativa imputazione tra Ministero della Giustizia e MEF. Secondo il ricorrente, la durata complessiva andava considerata unitariamente, con detrazione di un solo anno di durata ragionevole e con arrotondamento finale della frazione superiore a sei mesi. Ha inoltre censurato la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione, lamentando motivazione apparente o contraddittoria, errata individuazione dei parametri tariffari e illegittima esclusione della fase istruttoria/trattazione, nonostante la natura contenziosa del procedimento e la nota spese analitica depositata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta, in astratto, l’impostazione della Corte d’appello sull’unitarietà del procedimento presupposto e sulla durata ragionevole di un anno per la combinazione cognizione/ottemperanza del procedimento ex L. n. 89/2001, ma ha rilevato che il giudice di merito non aveva poi applicato correttamente il principio del calcolo dell’intera durata complessiva con un solo arrotondamento finale, con conseguente errata quantificazione dell’irragionevole durata. Ha inoltre accolto le censure sulla liquidazione delle spese, affermando che il giudice non può ridurre i valori medi oltre il limite consentito, deve indicare il parametro/tabella/scaglione di riferimento e non può escludere la fase istruttoria o di trattazione ove il procedimento la comprenda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la Corte ha deciso nel merito, liquidando l’indennizzo in euro 2.000,00 a carico del Ministero della Giustizia e in euro 400,00 a carico del MEF, con regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89

    richiamato per il criterio di determinazione dell’equo indennizzo da irragionevole durata del processo

  • art. 2-bis, comma 1, L. 24 marzo 2001, n. 89

    l’arrotondamento della frazione di anno superiore a sei mesi va operato una sola volta sulla durata complessiva del procedimento

  • art. 5-ter, L. 24 marzo 2001, n. 89

    l’opposizione è una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, non un autonomo giudizio di impugnazione

  • art. 6 CEDU

    la durata ragionevole va apprezzata sull’intero svolgimento del processo, non per singoli gradi o fasi considerati isolatamente

  • art. 47, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva

  • artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

    la motivazione deve essere effettiva e non apparente, per consentire il controllo logico-giuridico della decisione

  • art. 111 Cost.

    richiesto un effettivo obbligo di motivazione del provvedimento giudiziale

  • art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    il giudice non può diminuire i valori medi oltre il limite del 50% e deve motivare la liquidazione

  • D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    le nuove tabelle si applicano alle prestazioni difensive svolte dopo la sua entrata in vigore

  • Tabella 12 D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    applicabile al procedimento di opposizione in Corte d’appello, quale procedimento contenzioso

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato in tema di liquidazione delle spese e determinazione del valore della causa

  • art. 14 c.p.c.

    richiamato in tema di valore della controversia ai fini tariffari

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    il compenso deve essere adeguato al decoro della professione

  • art. 24, comma 1, L. 13 giugno 1942, n. 794

    richiamato in materia di liquidazione giudiziale degli onorari

  • art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    richiamato sui parametri professionali forensi

  • artt. 2, 4, 5, 6 e 7 D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    usati per individuare fasi, criteri e limiti di liquidazione dei compensi

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, la durata del processo presupposto deve essere calcolata in modo unitario sull’intero svolgimento della vicenda processuale, sommando i tempi effettivi delle varie fasi e operando l’arrotondamento della frazione superiore a sei mesi una sola volta sulla durata complessiva, non separatamente per ciascuna fase o grado.
  • Quando il procedimento presupposto comprende una fase di cognizione e una o più fasi di ottemperanza/esecuzione, la durata ragionevole va individuata sulla base dell’insieme della vicenda, ma l’indennizzo può essere ripartito tra le diverse amministrazioni in proporzione al ritardo riferibile a ciascun segmento procedimentale.
  • Nel giudizio di opposizione in materia di equa riparazione, le spese si liquidano secondo i parametri forensi applicabili ai procedimenti contenziosi davanti alla Corte d’appello; il giudice deve indicare tabella e scaglione di riferimento e non può ridurre i valori medi oltre i limiti consentiti dalla disciplina tariffaria.
  • La fase istruttoria/trattazione non può essere esclusa dalla liquidazione dei compensi solo perché il procedimento si definisce in forma camerale o con memoria finale: se la fase è prevista dalla tabella ed è compatibile con l’attività svolta, il relativo compenso va riconosciuto.
  • La motivazione sulla liquidazione delle spese deve consentire il controllo del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una determinazione globale e poco trasparente, senza indicazione delle voci considerate e di quelle escluse, è censurabile per difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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