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Sentenza

Sentenza n. 2400/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alle ricorrenti l’indennità sostitutiva per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrici pubbliche)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1159/2025, passata in giudicato il 22 agosto 2025, con la quale era stato accertato il loro diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute e il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 1.577,31 oltre interessi in favore di ciascuna. Il Ministero aveva dato esecuzione soltanto nei confronti di un’altra originaria ricorrente, omettendo il pagamento alle odierne ricorrenti. Le interessate hanno chiesto l’integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il titolo era stato notificato all’amministrazione il 23 luglio 2025; il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 2 dicembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il titolo era passato in giudicato, era stato notificato all’amministrazione e il ricorso era stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha ordinato al Ministero di pagare alle ricorrenti gli importi riconosciuti dalla sentenza del giudice del lavoro, con gli accessori di legge, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, su istanza delle ricorrenti, in caso di ulteriore inadempimento e assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora, determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute: essa decorre dalla notificazione della sentenza all’amministrazione fino all’adempimento spontaneo tardivo oppure, in mancanza, fino al momento dal quale diviene efficace la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lettera e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È stato applicato per determinare una penalità di mora a carico dell’amministrazione inadempiente, commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e parametrata alla durata dell’ulteriore ritardo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso prima della notifica del ricorso per ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È stato richiamato e applicato analogicamente per escludere un compenso ulteriore in favore del commissario ad acta, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Quando l’amministrazione non esegue integralmente una sentenza passata in giudicato che dispone il pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, attivabile su istanza dell’interessato in caso di ulteriore inadempimento.
  • Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo tardivo o, in mancanza, fino all’efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell’amministrazione può essere svolto senza compenso ulteriore quando trova applicazione, anche analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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