Cassazione Penale, Sentenza n. 39386/2025 del 04/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna per cassazione lamentando l'abnormità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di decreto penale di condanna e la erronea applicazione della legge processuale penale. In particolare deduce che il rigetto sarebbe motivato unicamente sulla mancata riduzione della pena per il rito ai sensi dell'art. 459, comma 2, cod. proc. pen.; che la restituzione degli atti al pubblico ministero determinerebbe una regressione del procedimento e la sua stasi; e che la riduzione di pena prevista per il rito sarebbe facoltativa, per cui il GIP avrebbe male applicato l'art. 459, comma 2.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato non sia "abnorme": il rigetto della richiesta di decreto penale è un provvedimento previsto dall'ordinamento (quindi non abnorme sotto il profilo strutturale) e la restituzione degli atti al pubblico ministero non determina stasi del procedimento, dato che il pubblico ministero può subito esercitare l'azione penale nelle forme ordinarie o ripresentare la medesima richiesta motivando la congruità della pena. Inoltre, nel caso concreto il GIP ha motivato sinteticamente ritenendo la pena spropositata e incongrua, per cui il riferimento alla mancata riduzione per il rito è da interpretarsi alla luce di tale valutazione di incongruità.
Norme richiamate
art. 459 cod. proc. pen.
Comma 2: la riduzione della pena per il rito è un parametro valutabile; il GIP può esprimere valutazioni sulla congruità della pena e, se non procede al decreto, può restituire gli atti. Comma 3: prevede la restituzione degli atti al pubblico ministero quando il decreto non può essere emesso. La Corte ha interpretato che la restituzione non comporta di per sé abnormità né stasi del processo.
art. 568 cod. proc. pen.
Stabilisce il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; la Corte sottolinea che, salvo casi di effettiva abnormità, non è consentita la ricorribilità immediata per cassazione di provvedimenti non altrimenti impugnabili.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferimento normativo alla sentenza di proscioglimento; la Corte osserva che quando il giudice non deve pronunciare proscioglimento ai sensi dell'art. 129 e nega il decreto, è prevista la restituzione degli atti al PM.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e sezioni unite)
varie pronunce citate in motivazione (es. Sez. U. n. 17/1997; n. 26/1999; n. 5307/2008; n. 25957/2009; n. 10728/2021)
La giurisprudenza ha definito la categoria dell'atto 'abnorme' in senso negativo e positivo: non rientrano qui le mere violazioni processuali; abnormità strutturale = atto avulso dall'ordinamento o compiuto oltre i limiti del potere; abnormità funzionale = atto che determina stasi del processo o regressione tale da impedire la prosecuzione senza atti nulli del PM. Tali limiti rendono eccezionale la ricorribilità in Cassazione per abnormità.
Massime di principio
- Il rigetto di una richiesta di decreto penale di condanna e la conseguente restituzione degli atti rientrano nella disciplina ordinaria dell'art. 459 cod. proc. pen. e, di regola, non sono impugnabili per cassazione salvo che ricorra una vera e propria abnormità.
- La nozione di atto "abnorme" è molto restrittiva: va provata o una anomalia strutturale (atto estraneo o avulso dall'ordinamento) o una anomalia funzionale (l'atto determina una stasi del processo che rende impossibile la prosecuzione se non attraverso atti nulli). Mere illegittimità o errori di diritto non bastano.
- La restituzione degli atti al pubblico ministero non equivale automaticamente a blocco del procedimento: il PM può riassumere l'azione nelle forme ordinarie oppure riproporre la richiesta di decreto motivando diversamente la congruità della pena.
- Se si ritiene che il GIP abbia valutato erroneamente la congruità della pena, la via utile non è la cassazione immediata per presunta abnormità, salvo che non si dimostri che il provvedimento impedisca materialmente la prosecuzione del processo senza che il PM compia atti nulli.
- In situazioni analoghe, il pubblico ministero dovrebbe valutare rapidamente le opzioni operative (esercizio dell'azione ordinaria o nuova istanza motivata) prima di invocare la ricorribilità per abnormità, che è rimedio di ultima istanza e soggetto a rigorosi limiti.
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