Sentenza del 07/06/2016 n. 3544 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Documenti nuovi in appello - Documenti necessari - Prova della notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa produzione in appello della relata di notifica è stata considerata ammissibile in quanto documento necessario ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992. Anche la copia fotostatica è stata ritenuta idonea a provare la notifica, ai sensi dell'art. 2719 c.c., salvo specifico ed espresso disconoscimento della sua conformità all'originale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva di poter produrre per la prima volta in appello la relata di notifica dell'avviso di accertamento, al fine di dimostrare l'eventuale irregolarità della notifica. La questione della regolare notificazione costituiva infatti un presupposto pregiudiziale per decidere il merito della controversia. È stata ritenuta ammissibile anche la produzione della copia fotostatica della relata, poiché, in assenza di espresso disconoscimento, essa ha la stessa efficacia probatoria dell'originale.
Norme richiamate
Art. 58, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La relata di notifica dell'avviso di accertamento costituisce prova necessaria e può essere prodotta per la prima volta in appello quando la regolarità della notifica sia pregiudiziale alla decisione di merito.
Il divieto o la limitazione alla produzione di nuovi documenti in appello non impedisce il deposito di documenti indispensabili per decidere la controversia, tra cui la prova della notificazione dell'atto impugnato.
Art. 2719 c.c.
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
La copia fotostatica della relata è probatoriamente efficace come l'originale se la controparte non ne contesta specificamente la conformità.
Massime di principio
- Nel processo tributario possono essere prodotti per la prima volta in appello i documenti indispensabili per risolvere una questione pregiudiziale, come la prova della notifica dell'atto impositivo.
- Quando la validità della notifica condiziona l'esistenza o la tempestività dell'impugnazione, la relata di notifica assume natura di prova necessaria.
- La copia fotostatica di un documento può essere utilizzata come prova anche senza deposito dell'originale, purché la controparte non la disconosca espressamente e specificamente.
- Il disconoscimento della copia deve essere puntuale; una contestazione generica non è normalmente sufficiente a privarla di efficacia probatoria.
- Chi intende contestare la notifica dovrebbe verificare e documentare tempestivamente le modalità di consegna, la data, il destinatario e l'indirizzo, producendo la relata o altra documentazione pertinente anche in appello se indispensabile.
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