Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40322/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per truffa. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il secondo motivo censurava l'esclusione dell'intervenuto risarcimento del danno, sempre per violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo riproduttivo di questioni già esaminate e disattese in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e ha reputato il secondo motivo generico e aspecifico, anche perché non si confrontava con le plurime argomentazioni con cui la Corte territoriale aveva escluso la prova del risarcimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto era una mera riproposizione di censure già vagliate e respinte dalla Corte di appello, la quale aveva escluso la sussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis c.p. valorizzando le modalità professionali della truffa, il non minimale ingiusto profitto conseguito e l'assenza di apprezzabili comportamenti post delictum. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura sul risarcimento fosse generica e priva di specificità, non confrontandosi con la motivazione di merito che aveva escluso la prova dell'avvenuto risarcimento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando le modalità di commissione del reato appaiono professionali, l'ingiusto profitto non è minimale e mancano apprezzabili condotte successive al fatto.

Massime di principio

  • La doglianza proposta in cassazione non può limitarsi a riprodurre censure già dedotte e disattese nei giudizi di merito, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto è incompatibile con una condotta connotata da modalità professionali di realizzazione del reato, da un profitto ingiusto non minimale e dall'assenza di significativi comportamenti post delictum.
  • La censura relativa al mancato riconoscimento del risarcimento del danno deve indicare in modo specifico gli elementi trascurati dal giudice di merito; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
  • In sede di legittimità il controllo sulla motivazione richiede la denuncia di vizi effettivi e non la mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale già valutato dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.