Cassazione Penale, Ordinanza n. 40322/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per truffa. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il secondo motivo censurava l'esclusione dell'intervenuto risarcimento del danno, sempre per violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo riproduttivo di questioni già esaminate e disattese in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e ha reputato il secondo motivo generico e aspecifico, anche perché non si confrontava con le plurime argomentazioni con cui la Corte territoriale aveva escluso la prova del risarcimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto era una mera riproposizione di censure già vagliate e respinte dalla Corte di appello, la quale aveva escluso la sussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis c.p. valorizzando le modalità professionali della truffa, il non minimale ingiusto profitto conseguito e l'assenza di apprezzabili comportamenti post delictum. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura sul risarcimento fosse generica e priva di specificità, non confrontandosi con la motivazione di merito che aveva escluso la prova dell'avvenuto risarcimento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando le modalità di commissione del reato appaiono professionali, l'ingiusto profitto non è minimale e mancano apprezzabili condotte successive al fatto.
Massime di principio
- La doglianza proposta in cassazione non può limitarsi a riprodurre censure già dedotte e disattese nei giudizi di merito, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto è incompatibile con una condotta connotata da modalità professionali di realizzazione del reato, da un profitto ingiusto non minimale e dall'assenza di significativi comportamenti post delictum.
- La censura relativa al mancato riconoscimento del risarcimento del danno deve indicare in modo specifico gli elementi trascurati dal giudice di merito; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
- In sede di legittimità il controllo sulla motivazione richiede la denuncia di vizi effettivi e non la mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale già valutato dal giudice di appello.
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