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Sentenza

Sentenza n. 13170/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202412613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, che aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, ha impugnato il diniego ministeriale fondato su plurime vicende penali del coniuge convivente: due condanne per guida in stato di ebbrezza, una condanna per furto in concorso e una notizia di reato per furto. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza motivazionale e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che i precedenti riguardavano esclusivamente il coniuge e non potevano essere imputati a lei, in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale; che si trattava di fatti risalenti, di lieve entità e non automaticamente ostativi; e che l'Amministrazione avrebbe dovuto valorizzare la propria incensuratezza, l'integrazione sociale ed economica, la lunga residenza in Italia e la presenza di un figlio gravemente malato. Ha inoltre richiamato l'art. 6 della legge n. 91/1992, ritenuto dal giudice inconferente perché riferito alla diversa fattispecie della cittadinanza per matrimonio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per residenza come esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce solo il presupposto per presentare la domanda, non un diritto alla concessione. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della coerenza, logicità e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Il giudice ha ritenuto legittimo considerare il contesto familiare e i precedenti penali del coniuge convivente, poiché la valutazione prognostica sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente può estendersi al nucleo familiare stabile. Il principio di personalità della responsabilità penale non è stato ritenuto pertinente, non trattandosi di sanzionare la richiedente per reati altrui, ma di valutare in via preventiva l'opportunità di attribuirle lo status civitatis, anche in ragione dei benefici indiretti che ne deriverebbero al coniuge. Il furto in concorso, punito con pena edittale massima di tre anni, è stato ritenuto particolarmente significativo; la reiterazione della guida in stato di ebbrezza è stata considerata indice di non occasionalità e di scarsa adesione ai valori di tutela dell'incolumità altrui. Anche la notizia di reato, pur non sfociata in condanna, poteva essere valutata sul piano amministrativo quale elemento indiziario e prognostico, distinto dal giudizio penale. Le vicende, considerate complessivamente e nel periodo di osservazione rilevante, sono state ritenute idonee a sostenere il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. La motivazione è stata giudicata sufficiente, non illogica né sproporzionata. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992

    può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma la concessione resta subordinata a un'ampia valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 6 legge n. 91/1992

    delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione

    La disposizione disciplina la diversa cittadinanza per matrimonio; pur non essendo direttamente applicabile alla domanda per residenza, la soglia prevista è stata utilizzata come parametro sistematico per valutare la gravità del furto quale elemento ostativo alla naturalizzazione.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato comunicato prima dell'adozione del diniego.

  • art. 27 Cost.

    Il principio di personalità della responsabilità penale non impedisce di considerare i precedenti del familiare nell'ambito di una valutazione amministrativa prognostica sull'affidabilità del richiedente, non avente natura sanzionatoria.

  • art. 19, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 286/1998

    Il divieto di espulsione dei parenti entro il secondo grado è stato richiamato per evidenziare i benefici indiretti derivanti al nucleo familiare dall'acquisto della cittadinanza.

  • art. 30, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 286/1998

    La possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari è stata richiamata quale ulteriore beneficio indiretto derivante al coniuge dalla cittadinanza della richiedente.

  • art. 110 c.p.

    Il concorso di persone nel furto è stato valorizzato come elemento indicativo di partecipazione consapevole e di maggiore disvalore della condotta.

  • art. 624 c.p.

    Il furto, punito con pena edittale massima di tre anni, è stato considerato grave e idoneo a concorrere al giudizio prognostico negativo.

  • art. 186 d.lgs. n. 285/1992

    La reiterazione della guida in stato di ebbrezza è stata considerata indice di non occasionalità e di scarsa adesione ai valori di tutela della pubblica incolumità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione.
  • Nel procedimento di naturalizzazione l'Amministrazione può valutare, ai fini del giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente, anche le condotte penalmente rilevanti del coniuge convivente e il complessivo contesto familiare stabile, senza violare il principio di personalità della responsabilità penale, poiché la valutazione non ha natura sanzionatoria.
  • Ai fini del diniego della cittadinanza, condanne penali e mere notizie di reato possono essere valutate sul piano amministrativo anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, purché siano inserite in un'istruttoria sufficiente e sorreggano una motivazione coerente con il giudizio prognostico richiesto.
  • La reiterazione di condotte di guida in stato di ebbrezza può essere valorizzata come indice di non occasionalità e di insufficiente adesione ai valori fondamentali della convivenza civile e della tutela della pubblica incolumità.
  • Il diniego di cittadinanza è legittimo quando la valutazione complessiva delle vicende familiari e personali evidenzi un ragionevole dubbio sull'affidabilità del richiedente e sulla sua piena adesione ai valori costituzionali, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'Amministrazione.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza resta estrinseco e riguarda il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e l'assenza di travisamento, illogicità o irragionevolezza manifesta; non comprende una rivalutazione sostitutiva dell'opportunità di concedere lo status civitatis.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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