Cassazione Civile, Sentenza n. 1614/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa tra proprietari confinanti relativa a: (i) vedute aperte sul muro di confine prospicienti il cortile scoperto di proprietà del ricorrente (denominato "Vane/la Schiavi") - censite come vedute dirette/oblique ritenute illegittime se a distanza inferiore a 1,5 m dal confine; (ii) luci/aperture da regolarizzare secondo i limiti di legge (anche con adeguamento dell'altezza del lato inferiore rispetto al pavimento o al suolo); (iii) esistenza di grondaia e canale/tubo di scarico e conseguente servitù di scolo. In primo grado il Tribunale aveva respinto le domande di eliminazione delle vedute e di rimozione della grondaia/tubo per presunto difetto di prova, disponendo però l'installazione di inferriate e grate fisse; la Corte d'Appello di Bari ha confermato rigettando l'appello del Berardi ritenendo mancanti allegazioni/prove e censurando la produzione di nuova relazione tecnica in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al primo, secondo e quarto motivo (ha dichiarato assorbito il terzo), cassando la sentenza della Corte d'Appello e rinviando alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione per nuovo esame. Motivi decisivi: (i) errore della Corte territoriale nell'allocazione dell'onere della prova nell'actio negatoria: il ricorrente aveva fornito perizia e richiesto consulenza tecnica, e per chiedere l'eliminazione delle vedute era sufficiente provare l'apertura a distanza inferiore a 1,5 m dal confine; il convenuto deve dimostrare il titolo che legittima la servitù (art. 905 e 2697 c.c.); inoltre la Corte aveva sbagliato nell'individuare il fondo servente rispetto al quale misurare la distanza (va considerato il cortile indicato in citazione). (ii) omessa pronuncia della Corte d'Appello sulla dedotta incompletezza della regolarizzazione delle luci disposta dal Tribunale (violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia): la regolarizzazione deve includere anche l'adeguamento delle altezze minime (art. 901 n.2 e n.3 c.c.). (iii) violazione del principio di non contestazione: i convenuti non avevano negato l'esistenza dei manufatti (grondaia/tubo) e anzi avevano proposto domanda riconvenzionale per usucapione della servitù, perciò la Corte avrebbe dovuto considerare tali fatti non contestati; inoltre la produzione di una relazione tecnica in appello non era inammissibile come "documento nuovo" ma rientrava nella difesa di parte. La Cassazione ha dunque annullato le statuizioni impugnate nei punti indicati e rinviato per riesame; le spese di legittimità sono a carico della Corte di rinvio.
Norme richiamate
Attribuisce al proprietario del fondo la facoltà di chiedere l'eliminazione delle vedute aperte nel muro del vicino se si tratta di vedute dirette entro la distanza di 1,5 m; la Corte ha richiamato il principio che l'attore deve provare l'apertura a distanza inferiore a 1,5 m per ottenere l'eliminazione
Stabilisce l'onere della prova: il convenuto che intende opporre un titolo (es. servitù) deve fornire la prova del diritto che giustifica le aperture; quindi, nel giudizio di actio negatoria, l'attore prova l'illegittimità della veduta e il convenuto prova il titolo
"due metri e mezzo o due metri a seconda che si tratti di luci aperte al piano terreno o ai piani superiori"; "due metri e mezzo a meno che non si tratti di locale in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino..."
Disciplina la regolarizzazione delle luci, imponendo anche limiti di altezza del lato inferiore rispetto al pavimento o al suolo; la Corte ha rilevato che la regolarizzazione ordinata dal Tribunale era incompleta se non includeva tali adeguamenti (art. 901 nn.2-3)
Obbliga il giudice ad una decisione completa su tutte le domande e questioni proposte; la Corte di Cassazione ha censurato l'omessa pronuncia della Corte d'Appello sulla dedotta incompletezza della regolarizzazione delle luci
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 4 e 5)
Norme-base per i motivi di cassazione: il ricorso denuncia violazione di norme di diritto o omesso esame di fatti; la Corte ha ritenuto fondati i motivi attinenti alla violazione di diritto (nn.4) e ha dichiarato assorbito il motivo relativo all'omesso esame (n.5)
Principio della non contestazione: i fatti non contestati dalle parti devono essere considerati come provati; la Corte ha applicato tale principio ritenendo che la mancata contestazione dei manufatti (e la domanda riconvenzionale dei convenuti) imponeva di considerarne l'esistenza
Richiedono specificità nelle censure d'appello; la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul contenuto minimo di specificità necessario per valutare le doglianze in appello e ha ritenuto ammissibile la critica del Berardi sulla regolarizzazione delle luci
Massime di principio
- Nelle azioni volte a far dichiarare l'inesistenza di una servitù di veduta (actio negatoria) il proprietario del fondo deve provare l'apertura della veduta a distanza inferiore a 1,5 m dal confine; spetta al vicino convenuto l'onere di provare l'esistenza di un titolo che autorizzi la servitù.
- Se il convenuto propone una domanda riconvenzionale che presuppone l'esistenza di un manufatto (es. accertamento di servitù per usucapione), ciò costituisce in pratica una non contestazione dell'esistenza del manufatto e il giudice deve dare rilievo a tale fatto senza richiedere ulteriori oneri probatori al ricorrente.
- La regolarizzazione delle luci non si esaurisce con l'installazione di inferriate o grate: il provvedimento deve specificare anche l'adeguamento delle altezze (lato inferiore rispetto a pavimento o suolo) secondo i limiti stabiliti dall'art. 901 c.c.; l'omessa pronuncia su questo punto costituisce vizio correggibile in cassazione per omessa pronuncia.
- La produzione in appello di relazioni tecniche di parte non è automaticamente inammissibile come "documento nuovo" quando costituisce esercizio della difesa; il giudice d'appello può valutare la necessità di integrazioni tecniche o nominare un consulente tecnico d'ufficio.
- Il giudice d'appello deve esaminare con completezza le doglianze sollevate in appello se esse raggiungono il livello di specificità richiesto; l'omessa pronuncia su questioni rilevanti per la decisione integra motivo di cassazione.
- In conflitti confinari tecnici, è essenziale dichiarare con precisione quale sia il 'fondo servente' rispetto al quale misurare distanze e conformità delle aperture: errata individuazione porta a vizio di motivazione e di accertamento.
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