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Sentenza

Sentenza n. 2421/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che aveva ordinato il pagamento di euro 1.000,00 a titolo di bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di euro 1.000,00, a titolo di bonus Carta del Docente, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2002/2023. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito sostenendo che il titolo giudiziale non comprendeva anche gli interessi legali. In camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa agli interessi, rinuncia della quale il Ministero ha preso atto.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza limitatamente all'accredito della somma di euro 1.000,00. Ha verificato che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, che era stata notificata all'Amministrazione il 16 agosto 2023 e che il ricorso era stato notificato il 23 dicembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda sugli interessi e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un Commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Impone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione; il TAR ne ha verificato il rispetto.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È richiamato quale fonte del bonus Carta del Docente oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è stato applicato analogicamente per escludere un ulteriore compenso in favore del Commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari previsti per l'esecuzione coattiva nei confronti della Pubblica Amministrazione, compreso il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
  • In presenza di un giudicato che condanna una Pubblica Amministrazione al pagamento di una somma determinata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine specifico e, per l'eventuale inerzia successiva, nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta.
  • La nomina del Commissario ad acta può essere subordinata a una richiesta dell'interessato successiva alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione; il Commissario deve quindi provvedere entro un ulteriore termine stabilito dal giudice.
  • Il Commissario ad acta individuato tra i dirigenti dell'Amministrazione può operare senza ulteriore compenso quando trova applicazione, anche in via analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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