Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34954/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso con memoria dell'1/10/2025. Per effetto della rinunzia, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte, dunque, non ha esaminato nel merito le censure substantive perché la rinuncia ha imposto l'inammissibilità.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro il decreto del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato inammissibile il riesame avverso il decreto del GIP del 29/05/2025 (sequestro preventivo, anche per equivalente, relativo al capo 25). Il ricorrente deduceva: (i) violazione del diritto al contraddittorio e art.11 Cost. perché il Tribunale avrebbe emesso ordinanza di inammissibilità inaudita altera parte dopo aver fissato un'udienza camerale; (ii) errore nella valutazione dell'interesse concreto all'impugnazione in quanto il sequestro sarebbe stato eseguito il 5/06/2025 con notifiche alle banche, dunque sussisterebbe lesione concreta della situazione giuridica; (iii) errata applicazione della giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza 14/04/2025) e travisamento dei fatti; (iv) errata attribuzione dell'onere della prova in relazione alla dimostrazione dell'esecuzione del sequestro.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nelle questioni relative all'impugnabilità dei provvedimenti cautelari e agli oneri probatori connessi all'esecuzione del sequestro; invocata dal ricorrente per contestare valutazioni del Collegio sul requisito dell'interesse all'impugnazione.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato a sostegno della tutela della difesa e della partecipazione al procedimento; il ricorrente ha invocato la garanzia della partecipazione e contraddittorio.

  • art. 11 Costituzione

    Evocata in relazione al principio del giusto processo e al diritto di difesa/contraddittorio, lamentando decisione inaudita altera parte in presenza di udienza fissata.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme connesse al procedimento cautelare e alle impugnazioni; il ricorrente lo ha citato nell'ambito delle censure sul sequestro e sulla sua efficacia.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Citato nell'elenco di norme richiamate dal ricorrente in relazione a questioni procedurali e di impugnazione (rilevanza ai fini della corretta valutazione degli atti di esecuzione).

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni procedurali rilevanti per le impugnazioni cautelari e per la valutazione degli atti trasmessi al riesame.

  • 104 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di coordinamento/procedurale richiamata nel quadro delle censure sull'iter processuale e sulle garanzie procedimentali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per comminare il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende a titolo equitativo, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (rinunzia del ricorrente).

  • Giurisprudenza — sentenza Seconda sezione Corte di Cassazione 14/04/2025

    La decisione del Tribunale aveva fatto riferimento a tale precedente per sostenere l'inammissibilità di impugnazioni contro sequestri non ancora eseguiti; il ricorrente ha contestato la congruità dell'applicazione di quel precedente al caso concreto.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso comporta di regola l'inammissibilità e impedisce l'esame di merito; può comportare condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, l'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).
  • L'ammissibilità del riesame avverso un provvedimento di sequestro cautelare dipende dall'esistenza di un interesse concreto e attuale: se il sequestro non è ancora stato eseguito materialmente, i giudici possono ritenere mancato l'interesse e dichiarare inammissibile il ricorso.
  • Se si ritiene che il sequestro sia stato eseguito (es. notifiche alle banche), è fondamentale produrre tempestiva e documentata evidenza dell'esecuzione (verbali di esecuzione, attestazioni bancarie) per dimostrare l'effettiva lesione della sfera giuridica e dunque l'interesse all'impugnazione.
  • Quando è fissata un'udienza camerale, l'adozione di provvedimenti inaudita altera parte può essere censurata per violazione del contraddittorio; in tali ipotesi conviene segnalare immediatamente l'errore procedurale e chiedere la riassunzione o l'annullamento del provvedimento per vizio di forma.
  • Sia il ricorrente sia l'autorità procedente devono curare la tempestiva trasmissione e registrazione degli atti di esecuzione (es. verbali bancari): la mancanza di tali documenti può determinare problemi di prova sull'effettiva esecuzione e sulla sussistenza dell'interesse all'impugnazione.
  • Prima di dichiarare la rinuncia o procedere a ritiri di impugnazioni, valutare le conseguenze economiche (spese, eventuale somma alla Cassa delle Ammende) e la perdita dell'opportunità di ottenere un esame di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.