Cassazione Penale, Sentenza n. 36087/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e, d'ufficio, ammesso alla detenzione domiciliare. La difesa deduceva errata applicazione della normativa (art. 47 ord. pen.) e vizio motivazionale: il Tribunale avrebbe dato eccessivo peso alla gravità del reato e all'incompletezza della revisione critica, senza considerare adeguatamente che i fatti risalgono al 2008, che il ricorrente ha svolto attività lavorativa continuativa e che l'UEPE aveva espresso parere favorevole per la misura più ampia.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di sorveglianza: la revisione critica del condannato è risultata incerta e la situazione concreta (continuità di attività imprenditoriale in società con sede a Hong Kong, difficile da verificare, dopo una condanna per bancarotta fraudolenta per distrazioni di circa 1.000.000,00 euro) inadeguata a contenere la pericolosità specifica. La Corte ha inoltre ricordato che la rivalutazione di fatti e prove è preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati
La misura alternativa dell'affidamento in prova richiede una valutazione prognostica favorevole: il provvedimento deve contribuire alla rieducazione e prevenire il rischio di recidiva. Tale valutazione si basa sull'osservazione della personalità e sulla situazione post-fatto del condannato.
art. 47, comma 2, legge n. 354 del 1975
La valutazione prognostica deve essere effettuata sulla base dei risultati della osservazione della personalità del condannato
Per i soggetti non detenuti la valutazione prognostica deve essere svolta dall'UEPE; l'esito della relazione UEPE è centrale per la decisione sull'affidamento in prova.
d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, art. 7, comma 1, lett. a)
Ha novellato le modalità di valutazione prevedendo espressamente l'intervento dell'UEPE per i soggetti non detenuti; ciò rafforza il rilievo procedurale e sostanziale della relazione dell'ufficio nella prognosi di rischio.
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale necessita di una valutazione prognostica positiva basata su elementi concreti e sulla relazione dell'UEPE; un parere UEPE incerto o negativo può legittimamente determinare il diniego.
- La mera anzianità del fatto (passare degli anni) o la presenza di attività lavorativa non sono di per sé sufficienti a garantire l'affidamento se permangono indizi di continuità o affinità con la condotta criminosa precedente.
- Se la misura alternativa consentirebbe al condannato di proseguire attività simili a quelle che hanno determinato la condanna (es. gestione di imprese opache o difficilmente verificabili), il giudice può rifiutare l'affidamento per motivi di prevenzione e sicurezza.
- In sede di legittimità la Corte non può rivalutare il merito dei fatti o delle prove: può sindacare solo vizi di diritto o di motivazione, quindi una motivazione congrua e coerente del giudice di merito rende il rigetto difficilmente impugnabile.
- Per aumentare le probabilità di accoglimento dell'istanza, è utile fornire all'UEPE e al giudice elementi documentali chiari e verificabili sull'attività lavorativa, sui redditi, sulla composizione societaria e su percorsi concreti di rieducazione e reinserimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35982/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35983/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35984/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35987/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36035/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36037/2024 del 26/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →