Cassazione Penale, Sentenza n. 7842/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del GIP che, rigettando la richiesta di decreto penale, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato di falsità (art. 483 c.p., art. 75 d.P.R. n.445/2000), ritenendo che le autocertificazioni contestate non contenessero una falsa attestazione di un fatto storico già avvenuto ma dichiarazioni al più generiche circa l'intenzione di recarsi presso l'abitazione di un'amica. Il ricorso denunciava contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti, contestava che il GIP avesse motivato con riferimento a un reato non ascritto (art. 650 c.p.) e censurava la mancata valutazione di elementi indiziari rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso la motivazione del Procuratore generale che ha ritenuto manifestamente infondati i motivi del ricorso, sottolineando che il GIP aveva correttamente valutato che le dichiarazioni rese negli attestati erano al più generiche e non false di per sé, e che la generica indicazione di intenzioni non configura la falsità ideologica prevista per il privato in atto pubblico, per la quale è richiesta la falsità dell'atto rappresentato al pubblico ufficiale. La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale inadeguatezza della giustificazione rispetto alle norme anti-Covid non equivale a dichiarazione mendace e che precedenti di polizia non costituiscono di per sé indice di falso. Infine ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere di proscioglimento ex art. 459, co. 3, c.p.p., ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 483 c.p.
Norma sulla falsità ideologica; la Corte conferma che per integrar la fattispecie è necessaria la rappresentazione di un fatto storico falso, non una dichiarazione generica di intenti
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
Riferimento alla normativa sulle autocertificazioni e alle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false; qui non ritenuta integrata perché mancava la falsità dell'enunciato
art. 129 c.p.p.
Elenca le ipotesi tassative di proscioglimento; il GIP ha pronunciato il proscioglimento perché il fatto non sussiste, rientrando nelle ipotesi previste
art. 459, co. 3, c.p.p.
Consente al giudice di emettere sentenza di proscioglimento; la Corte ha ritenuto corretto l'uso di tale potere per dichiarare l'insussistenza del reato
art. 650 c.p.
Norma sul divieto di allontanamento dalle prescrizioni in tempo di pubblica calamità; citata nel procedimento ma non contestata formalmente e non ritenuta decisiva per configurare falsità
decreto-legge n. 6/2020
Normativa emergenziale citata a proposito delle limitazioni alla circolazione; la Corte osserva che il contesto emergenziale non amplia la fattispecie penale della falsità ideologica
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 17774 del 22/11/2016
Richiamata per il principio che, per la falsità ideologica del privato in atto pubblico, è richiesta la falsità degli atti rappresentati al pubblico ufficiale
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 36240 del 26/11/2020
Richiamata per il principio sul corretto esercizio dei poteri di proscioglimento da parte del giudice
Massime di principio
- Una autocertificazione che esprima un'intenzione o una giustificazione generica non costituisce automaticamente una dichiarazione falsa ai sensi dell'art. 483 c.p.; per la falsità ideologica è necessario che l'enunciato rappresenti come accaduto un fatto storico non veritiero
- Il contesto emergenziale (es. norme anti-Covid) non amplia di per sé la nozione di falsità: l'inidoneità o illegittimità della giustificazione non equivale alla mendacia penale
- Il giudice può prosciogliere ex art. 459 c.p.p., quando risulta evidente l'insussistenza del reato, e tale decisione è conforme ai poteri previsti dall'art. 129 c.p.p.
- L'impugnazione del pubblico ministero deve contenere censure specifiche e fondate; motivi generici o basati su argomentazioni alternative non contestate possono rendere il ricorso inammissibile
- Precedenti di polizia o elementi aneddotici non costituiscono, di per sé, indizi sufficienti per dimostrare la falsità delle dichiarazioni rese in autocertificazione
- Per valutare la sussistenza del reato di falsa attestazione è necessaria una valutazione puntuale della veridicità del contenuto dichiarato al momento in cui il fatto è stato attestato, non una valutazione prospettica su un'esecuzione possibile o meno dell'intento dichiarato
- In casi simili, l'onere probatorio della mendacità grava sull'accusa: se mancano elementi che dimostrino la concreta divergenza tra quanto attestato e la realtà dei fatti, prevale il dubbio e può disporsi il proscioglimento
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