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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09808/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La decisione riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente sentenza della Corte di cassazione del 10 giugno 2025, resa nel procedimento penale n. 13124/2025, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. La Presidente del collegio ha rilevato che nel dispositivo di quella sentenza era stata omessa, per errore materiale, la condanna della parte civile soccombente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'imputato, nonostante agli atti vi fosse una memoria e una richiesta di liquidazione delle spese depositate nell'interesse dell'imputato. Il ricorso/procedimento odierno mira quindi unicamente a emendare tale omissione, non a riesaminare il merito della controversia originaria.

La decisione

La Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'errore materiale per omissione e ha disposto la correzione della precedente sentenza, inserendo nel dispositivo e nella sentenza documento la frase con cui la parte civile soccombente viene condannata a rifondere all'imputato le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Ha inoltre disposto che la cancelleria provveda alle annotazioni sugli originali.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    La Corte applica il potere di correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nel provvedimento, limitatamente all'inserimento della statuizione sulle spese omessa per mera svista.

Massime di principio

  • Il provvedimento di correzione dell'errore materiale può essere utilizzato per emendare una omissione meramente redazionale del dispositivo, quando dagli atti risulti chiaramente la volontà decisoria non tradotta nel testo della sentenza.
  • La correzione non incide sul merito della decisione già resa, ma si limita a rendere il dispositivo conforme al contenuto effettivamente deliberato o richiesto dagli atti.
  • Se nel precedente provvedimento manca per errore la statuizione sulla rifusione delle spese processuali, la Corte può integrare il dispositivo con la relativa condanna, ove la richiesta e il presupposto processuale risultino dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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