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Sentenza

Sentenza del 20/02/2020 n. 544 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Cooperative a mutualità prevalente - regime di parziale o totale detassazione reddito - non sussiste. Perdite fiscali - rilevanti - per il loro intero ammontare.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

la controversia riguardava l'applicabilità alle cooperative a mutualità prevalente delle limitazioni alla rilevanza delle perdite fiscali previste per le attività che beneficiano di un regime di parziale o totale detassazione del reddito; in sostanza si discuteva se le perdite di tali cooperative dovessero essere considerate deducibili solo in misura limitata (come per le attività detassate) o per il loro intero ammontare

La decisione

la corte ha stabilito che le limitazioni previste per le attività in regime di parziale o totale detassazione non sono applicabili alle cooperative a mutualità prevalente. Di conseguenza le perdite fiscali delle cooperative con mutualità prevalente rilevano per l'intero ammontare sia quando compensate in sede di consolidato fiscale sia quando riportate e utilizzate nei periodi d'imposta successivi; nel caso di riporto nelle annualità future, l'utilizzo è comunque soggetto al limite generale che consente di computarle in diminuzione del reddito imponibile dei singoli periodi fino all'ottanta percento del reddito imponibile di ciascuno di essi

Norme richiamate

  • norme generali sul regime delle cooperative a mutualità prevalente

    le disposizioni che disciplinano la qualifica di mutualità prevalente configurano il trattamento fiscale specifico delle cooperative e giustificano l'esclusione dall'applicazione delle limitazioni previste per le attività detassate

  • discipline fiscali sulle limitazioni alla rilevanza delle perdite per attività parzialmente o totalmente detassate

    tali limitazioni si applicano alle attività che beneficiano esplicitamente di regimi di parziale o totale detassazione, ma, secondo la sentenza, non possono essere estese alle cooperative che operano in regime di mutualità prevalente

  • norme sul riporto e utilizzo delle perdite fiscali (riporto a nuovo e compensazione in consolidato)

    le perdite fiscali delle cooperative a mutualità prevalente possono essere compensate integralmente in sede di consolidato e possono essere riportate a riduzione dei redditi futuri; l'utilizzo in esercizi successivi è comunque soggetto al limite operativo che consente di dedurre fino all'80% del reddito imponibile annuo

Massime di principio

  • Le cooperative qualificate come a mutualità prevalente non sono assoggettate alle limitazioni di deducibilità delle perdite previste per le attività con regimi di parziale o totale detassazione: le loro perdite rilevano per intero.
  • Le perdite possono essere compensate nel consolidato fiscale per l'intero importo, senza applicazione delle regole restrittive previste per attività detassate.
  • Se le perdite sono riportate negli esercizi successivi, il loro utilizzo è ammesso fino al loro intero ammontare, fatto salvo il limite operativo che consente di dedurle annualmente fino all'80% del reddito imponibile dell'esercizio di utilizzo.
  • Per usufruire di questo trattamento è fondamentale che la cooperativa dimostri e documenti la sussistenza della mutualità prevalente secondo i requisiti normativi; in assenza di tale qualificazione si rischia l'applicazione delle limitazioni ordinarie.
  • In situazioni analoghe occorre valutare separatamente la natura dell'agevolazione (se si tratta di una detassazione diretta dell'attività) e la qualifica soggettiva del contribuente (cooperativa con mutualità prevalente), perché l'una non implica automaticamente l'applicazione delle regole dell'altra.

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