Sentenza del 20/02/2020 n. 544 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cooperative a mutualità prevalente - regime di parziale o totale detassazione reddito - non sussiste. Perdite fiscali - rilevanti - per il loro intero ammontare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
la controversia riguardava l'applicabilità alle cooperative a mutualità prevalente delle limitazioni alla rilevanza delle perdite fiscali previste per le attività che beneficiano di un regime di parziale o totale detassazione del reddito; in sostanza si discuteva se le perdite di tali cooperative dovessero essere considerate deducibili solo in misura limitata (come per le attività detassate) o per il loro intero ammontare
La decisione
la corte ha stabilito che le limitazioni previste per le attività in regime di parziale o totale detassazione non sono applicabili alle cooperative a mutualità prevalente. Di conseguenza le perdite fiscali delle cooperative con mutualità prevalente rilevano per l'intero ammontare sia quando compensate in sede di consolidato fiscale sia quando riportate e utilizzate nei periodi d'imposta successivi; nel caso di riporto nelle annualità future, l'utilizzo è comunque soggetto al limite generale che consente di computarle in diminuzione del reddito imponibile dei singoli periodi fino all'ottanta percento del reddito imponibile di ciascuno di essi
Norme richiamate
norme generali sul regime delle cooperative a mutualità prevalente
le disposizioni che disciplinano la qualifica di mutualità prevalente configurano il trattamento fiscale specifico delle cooperative e giustificano l'esclusione dall'applicazione delle limitazioni previste per le attività detassate
discipline fiscali sulle limitazioni alla rilevanza delle perdite per attività parzialmente o totalmente detassate
tali limitazioni si applicano alle attività che beneficiano esplicitamente di regimi di parziale o totale detassazione, ma, secondo la sentenza, non possono essere estese alle cooperative che operano in regime di mutualità prevalente
norme sul riporto e utilizzo delle perdite fiscali (riporto a nuovo e compensazione in consolidato)
le perdite fiscali delle cooperative a mutualità prevalente possono essere compensate integralmente in sede di consolidato e possono essere riportate a riduzione dei redditi futuri; l'utilizzo in esercizi successivi è comunque soggetto al limite operativo che consente di dedurre fino all'80% del reddito imponibile annuo
Massime di principio
- Le cooperative qualificate come a mutualità prevalente non sono assoggettate alle limitazioni di deducibilità delle perdite previste per le attività con regimi di parziale o totale detassazione: le loro perdite rilevano per intero.
- Le perdite possono essere compensate nel consolidato fiscale per l'intero importo, senza applicazione delle regole restrittive previste per attività detassate.
- Se le perdite sono riportate negli esercizi successivi, il loro utilizzo è ammesso fino al loro intero ammontare, fatto salvo il limite operativo che consente di dedurle annualmente fino all'80% del reddito imponibile dell'esercizio di utilizzo.
- Per usufruire di questo trattamento è fondamentale che la cooperativa dimostri e documenti la sussistenza della mutualità prevalente secondo i requisiti normativi; in assenza di tale qualificazione si rischia l'applicazione delle limitazioni ordinarie.
- In situazioni analoghe occorre valutare separatamente la natura dell'agevolazione (se si tratta di una detassazione diretta dell'attività) e la qualifica soggettiva del contribuente (cooperativa con mutualità prevalente), perché l'una non implica automaticamente l'applicazione delle regole dell'altra.
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