Cassazione Civile, Ordinanza n. 40853/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Un soggetto già ammesso al patrocinio a spese dello Stato aveva impugnato, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il decreto del Tribunale che aveva revocato l’ammissione al beneficio sul presupposto di una sua pretesa mala fede o colpa grave nel giudizio presupposto. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo insussistenti i presupposti della revoca, ma aveva poi compensato integralmente le spese del giudizio di opposizione richiamando la natura della questione e la mancata costituzione della parte resistente. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale statuizione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per avere disposto la compensazione al di fuori dei casi consentiti dalla legge; (2) vizio di motivazione apparente e violazione dell’art. 111 Cost. La doglianza centrale era quindi la illegittimità della compensazione delle spese nonostante l’accoglimento dell’opposizione e in assenza di specifiche ragioni straordinarie.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che la compensazione delle spese non può essere giustificata da formule generiche come la "natura della questione" né dalla mancata costituzione della parte intimata, circostanza irrilevante ai fini della soccombenza. Poiché l’opposizione era stata accolta, il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare le spese in favore dell’opponente, salvo la ricorrenza di specifici e esplicitati motivi di compensazione ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis. La Corte ha anche precisato che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato riguardava solo il giudizio presupposto e non quello di opposizione. Ha quindi cassato il provvedimento impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Lecce in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
È stata la base procedurale dell’opposizione proposta contro il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale norma sulla regola generale di soccombenza nella liquidazione delle spese.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei limiti previsti dalla norma; non bastano formule generiche o la contumacia dell’altra parte, dovendo il giudice indicare specifiche ragioni idonee a giustificare la deroga alla regola della soccombenza.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all’esigenza di motivazione non apparente del provvedimento sulle spese.
art. 13 del D.L. n. 132 del 12.9.2014, convertito con modificazioni in L. n. 162 del 10.11.2014
È stata indicata come fonte della formulazione dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis.
L. n. 69 del 2009
Richiamata nella massima giurisprudenziale riportata dalla Corte sulla compensazione delle spese.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione in assenza di reciproca soccombenza è consentita solo entro i limiti rigorosi fissati dall’art. 92 c.p.c. e richiede una motivazione specifica, ancorata a circostanze concrete della controversia.
- Non possono fondare validamente la compensazione delle spese espressioni generiche come la "natura della questione" o circostanze processuali neutre quali la mancata costituzione della controparte, perché la soccombenza sostanziale resta in capo alla parte che ha visto accolta la domanda avversaria.
- Quando l’opposizione avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato viene accolta, il giudice deve normalmente porre le spese a carico della parte soccombente, salvo motivata ricorrenza dei presupposti eccezionali di compensazione.
- L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio presupposto non si estende automaticamente al distinto giudizio di opposizione alla revoca del beneficio.
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