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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13445/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La condannata ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che le aveva negato l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Il giudice di merito aveva ritenuto che non fosse stato avviato un effettivo percorso di revisione critica del proprio operato e che la persona risultasse coinvolta nelle attività gestite formalmente dal marito, soggetto inserito in ambienti malavitosi del casertano, con conseguente impossibilità di formulare una prognosi favorevole di non recidiva. Nel ricorso per cassazione sono state dedotte, in sintesi, la violazione dell'art. 47 ord. pen. in modo generico e la mancata acquisizione della relazione di osservazione esterna, senza però indicare quali elementi positivi sarebbero emersi da tale documento e senza confrontarsi con quanto già riportato in ordinanza circa l'avvenuta acquisizione della relazione socio-familiare dell'UEPE di Terni. La ricorrente, secondo la Corte, si è limitata a una critica confutativa, priva di specifiche fratture logiche della motivazione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in modo логico e adeguato il diniego dell'affidamento in prova, valorizzando l'assenza di un concreto avvio del processo di emenda e la permanenza di un rischio di recidiva. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354

    L'affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa alla detenzione, concedibile solo quando, in base alla valutazione della personalità e della condotta del condannato, risulti una prognosi favorevole di risocializzazione e di prevenzione della recidiva.

  • art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354

    È richiamato come parametro comparativo per le ipotesi di detenzione domiciliare, quale misura alternativa ammessa quando, pur in mancanza di piena emenda, sia comunque scongiurato il pericolo di nuovi reati.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di causa non colpevole dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale non è sufficiente la sola assenza di elementi negativi: il giudice deve verificare la presenza di segnali positivi che rendano ragionevole una prognosi di risocializzazione e di contenimento del rischio di recidiva.
  • La gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non possono, da soli, fondare il diniego della misura; ciò che rileva è il complessivo quadro della personalità desunto da condotta successiva, osservazione intramuraria, indagine socio-familiare e dati esterni.
  • Non è richiesto, per concedere l'affidamento in prova, che il condannato abbia completato una piena revisione critica del passato; è sufficiente che il percorso di emenda risulti avviato e apprezzabile nel quadro prognostico complessivo.
  • Il giudizio sulla idoneità delle misure alternative alla detenzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente, logica e fondata su una compiuta ricognizione degli elementi di fatto.
  • Chi contesta il diniego di una misura alternativa deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; censure meramente assertive o confutative, prive dell'indicazione di concreti vizi logici o omissioni decisive, non sono idonee a superare la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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