Cassazione Penale, Sentenza n. 51708/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo: il ricorrente sostiene di non aver mai avuto contatti con il difensore d'ufficio nominato e di essere venuto a conoscenza della condanna soltanto al suo rientro dal Pakistan, quando gli fu notificato l'ordine di esecuzione per la carcerazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia e rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello. La Cassazione ha precisato che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e la conoscenza di atti del procedimento (es. perquisizione, sequestro) non sono di per sé idonei a provare la conoscenza della celebrazione del processo: la conoscenza rilevante è quella dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium. Inoltre, è necessario verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra difensore e imputato; la semplice mancanza di diligenza nel mantenere i contatti con il difensore non può automaticamente essere interpretata come volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo. Alla luce di ciò, l'ordinanza impugnata è stata annullata e la vicenda rimandata per nuovo esame
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Riguarda l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo: la Cassazione ricorda che la norma si riferisce alla conoscenza della celebrazione del processo (vocatio in iudicium) e non alla mera conoscenza di atti del procedimento
art. 420-bis cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso; la pronuncia valorizza principi legati alla rescissione del giudicato ma sottolinea la necessità di prova dell'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di censura per cassazione: lett. b) (violazione di norme processuali), lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto fondato il motivo attinente all'erronea valutazione e motivazione sulla conoscenza del processo
art. 162 cod. proc. pen. (comma 4-bis menzionato)
Riferimento alle modalità di comunicazione al difensore: la sentenza osserva che al tempo delle perquisizioni il comma 4-bis non era ancora vigente, rilevando però l'importanza delle notifiche e dei contatti effettivi con il difensore
Sez. U., sent. Ismail, n. 23948 del 28/11/2019
Principio secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio di per sé non è sufficiente a provare la conoscenza del procedimento; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e la consapevolezza della vocatio in iudicium
Sez. U., sent. Innaro, n. 28912 del 28/02/2019
Enunciato in tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale: ai fini dell'effettiva conoscenza della vocatio, non è sufficiente la notifica di atti iniziali come l'avviso di conclusione indagini
Sez. 3, sent. Zheng, n. 12055 del 19/02/2020
Conferma che la consegna di copia del decreto di sequestro non equivale necessariamente alla conoscenza della celebrazione del processo
Sez. 6, sent. Shinmi, n. 43140 del 19/09/2019
Stabilisce che neppure la notifica di atti a conviventi o la notifica di avvisi di conclusione indagini esclude automaticamente l'incolpevole mancata conoscenza del processo
Massime di principio
- La conoscenza rilevante ai fini della rescissione del giudicato è la conoscenza della celebrazione del processo (vocatio in iudicium), non la mera conoscenza di atti processuali o del procedimento
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è, di per sé, prova sufficiente della conoscenza del processo: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto tra imputato e difensore
- La presenza dell'imputato a perquisizioni o la consegna del corpo del reato da parte di familiari non provano automaticamente che l'imputato abbia avuto conoscenza della vocatio in iudicium
- La mancanza di contatti o la scarsa diligenza nel mantenere rapporti con il difensore possono essere indizi valutabili, ma non bastano automaticamente a dimostrare una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo
- È necessario documentare le prove di effettiva ricezione della vocatio (es. notifiche con avviso di ricevimento, dichiarazioni del difensore su contatti effettivamente intercorsi) quando si contesta la conoscenza del processo
- In presenza di elementi che probabilmente dimostrano l'ignoranza del processo (es. ritorno dall'estero nonostante la condanna, dichiarazioni del difensore di assenza di contatti, missive restituite), il giudice deve procedere a un accertamento più approfondito prima di respingere una richiesta di rescissione del giudicato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51581/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51582/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51583/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51584/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51585/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51586/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →