Sentenza del 24/04/2015 n. 8339 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui il Comune di Roma aveva recuperato una maggiore ICI per l'anno 2001, calcolata sulla base di una nuova rendita catastale attribuita dall'UTE nel 1998. In Cassazione ha dedotto, con cinque motivi, l'omessa pronuncia e il difetto di motivazione dell'avviso, la mancata o irregolare notificazione della nuova rendita presso la sede legale della società, nonché l'illegittimità di sanzioni e interessi. Ha inoltre contestato l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva effettivamente deciso la questione, ritenendo valida la notificazione della rendita. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili, e il terzo anche infondato: la contribuente non aveva trascritto la relata di notifica, non consentendo alla Corte di verificare la censura, e comunque l'avviso poteva valere come atto di notificazione della rendita ai sensi dell'art. 74 della legge n. 342/2000. Il quarto motivo, relativo a sanzioni e interessi, è stato ritenuto infondato, poiché l'esenzione prevista per rendite anteriori al 31 dicembre 1999 opera solo quando la rendita non sia stata notificata; nel caso concreto la CTR aveva accertato una notificazione, ritenuta non adeguatamente contestata. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardava in realtà errori giuridici e non l'omesso esame di fatti decisivi. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, pari a 3.000 euro per ciascun resistente, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice abbia esaminato la questione, anche respingendola con una motivazione non condivisa dalla parte.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
I motivi di ricorso per cassazione devono rispettare la specifica funzione prevista dalla legge: la violazione di legge riguarda errori nell'interpretazione o applicazione delle norme, l'omessa pronuncia riguarda la mancata decisione su una domanda o eccezione, mentre il vizio motivazionale riguarda l'esame di fatti decisivi e controversi.
Art. 384 c.p.c., comma 4
La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza quando il dispositivo sia conforme al diritto, senza necessità di cassare la decisione.
Art. 145 c.p.c., testo applicabile ratione temporis
La notificazione agli enti e alle società deve essere effettuata presso la sede legale; la notifica al legale rappresentante presso altro luogo può assumere rilievo quando non sia possibile notificare presso la sede, circostanza che deve essere verificabile attraverso la relata.
Art. 74, commi 2 e 3, legge n. 342/2000
Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono [...] alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita.
Per le rendite anteriori al 31 dicembre 1999 non ancora recepite in un atto impositivo, l'avviso di accertamento può costituire anche notificazione della rendita e non deve necessariamente essere preceduto da una distinta notificazione o contenere in allegato l'intero provvedimento, purché ne riproduca gli elementi essenziali.
Art. 3 legge n. 241/1990 e art. 7 legge n. 212/2000
L'atto impositivo deve essere motivato in modo tale da consentire al contribuente di comprendere i presupposti e i criteri della pretesa e di esercitare il diritto di difesa. L'allegazione dell'atto richiamato non è tuttavia indispensabile se esso è stato validamente notificato o se il suo contenuto essenziale è riprodotto nell'avviso.
Art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992
Disciplina l'accertamento e la liquidazione dell'ICI da parte del Comune, consentendo il recupero della maggiore imposta dovuta sulla base della rendita catastale applicabile.
Artt. 5 e 10 del D.Lgs. n. 504/1992
In materia di ICI il contribuente è tenuto a dichiarare correttamente gli immobili e a calcolare l'imposta sulla base dei dati catastali e della rendita applicabile; l'obbligo di pagamento non dipende necessariamente da una preventiva comunicazione del Comune sui dati catastali.
Artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997
Riguardano il procedimento sanzionatorio tributario; nel caso esaminato non è stata riconosciuta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi perché la disciplina speciale invocata dalla contribuente non era applicabile.
Art. 24 Cost.
La motivazione dell'atto deve consentire un'effettiva tutela giurisdizionale, ma tale diritto non richiede necessariamente l'allegazione di un atto presupposto già validamente notificato o adeguatamente riprodotto nell'avviso.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento richiama una rendita catastale, la mancata allegazione del provvedimento catastale non determina automaticamente la nullità: l'allegazione può non essere necessaria se la rendita è stata già validamente notificata oppure se l'avviso ne riproduce gli elementi essenziali.
- Per gli atti di attribuzione o modifica della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, l'avviso impositivo può fungere anche da atto di notificazione della rendita ai sensi dell'art. 74 della legge n. 342/2000.
- La contestazione della notifica a una società presso il domicilio del legale rappresentante richiede la produzione e la trascrizione della relata, così da consentire al giudice di verificare perché non sia stata effettuata la notifica presso la sede legale.
- La pubblicità dell'incorporazione o del cambiamento societario nel registro delle imprese non esclude necessariamente la validità della notifica eseguita secondo i dati disponibili all'amministrazione notificante, soprattutto se non è provata la comunicazione all'ufficio competente.
- L'esenzione da sanzioni e interessi prevista per determinate rendite anteriori al 31 dicembre 1999 opera nella specifica ipotesi di mancata notificazione della rendita e non quando la notificazione sia stata accertata come validamente eseguita.
- In Cassazione è essenziale individuare correttamente il vizio denunciato e colpire la concreta ratio decidendi della sentenza: una censura che non si confronti con la motivazione effettiva può essere dichiarata inammissibile.
- La Corte di cassazione può mantenere fermo il risultato della sentenza e correggerne la motivazione quando il dispositivo sia comunque conforme al diritto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 apr 2015Sentenza del 24/04/2015 n. 264 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 24 apr 2015Sentenza del 24/04/2015 n. 272 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 24 apr 2015Sentenza del 24/04/2015 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 24 apr 2015Sentenza del 24/04/2015 n. 2422 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 24 apr 2015Sentenza del 24/04/2015 n. 2428 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 24 apr 2015Sentenza del 24/04/2015 n. 2430 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →