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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25850/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 2315/21 (reato ex art. 387-bis c.p.), deducendo che il termine di impugnazione non è stato rispettato per caso fortuito e/o forza maggiore ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. Lamenta che la relata di notifica recava una data errata (28.01.2022) e che l'effettiva conoscenza del decreto è avvenuta solo successivamente, avendo ritirato la notifica presso l'Ufficio UNEP il 28.01.2023 e tornando l'28.02.2023 per chiarimenti; ha dunque proposto opposizione il 10.03.2023 e successivamente richiesta di rimessione in termini il 09.06.2023.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la richiesta di restituzione nel termine fosse tardiva perché proposta oltre il termine decadenziale di 10 giorni previsto dall'art. 175 c.p.p. (la domanda di rimessione è stata presentata il 09.06.2023, quando il termine era ormai spirato). Inoltre, la domanda è stata giudicata manifestamente infondata: il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare il momento di effettiva conoscenza del provvedimento e pertanto non ha adempiuto all'onere di allegazione circa la tempestività della richiesta. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., è stato disposto il versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La norma impone il termine decadenziale di dieci giorni dalla cessazione del caso fortuito o forza maggiore per richiedere la restituzione nel termine; la Corte ha ritenuto applicabile tale termine e ha escluso la tempestività della istanza del ricorrente.

  • art. 606, comma 1, lett. n) ed e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate come base di censura nel ricorso per cassazione (vizi di motivazione e inosservanza di legge); la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e manifestamente infondato.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento delle spese processuali: è stata applicata per caricare le spese al ricorrente; la Corte ha inoltre disposto il versamento di una somma alla cassa delle ammende in via equitativa.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018 (Yaqini)

    Richiamata come principio secondo cui grava sul richiedente l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza/atto, mentre al giudice compete l'accertamento di tale effettiva conoscenza o di una diversa data da cui misurare la tempestività.

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. deve essere proposta entro 10 giorni dalla cessazione dell'evento impeditivo (caso fortuito o forza maggiore); se si supera tale termine la domanda è inammissibile.
  • Spetta al ricorrente allegare con precisione il momento di effettiva conoscenza del provvedimento: generiche dichiarazioni non suffragate da elementi probatori difficilmente valgono a giustificare la tardività.
  • Errori formali nella relata di notifica (es. data errata) non bastano da soli: è necessario documentare tempestive e ragionevoli comportamenti volti a chiarire la situazione e dimostrare quando effettivamente si è venuti a conoscenza dell'atto.
  • In presenza di dubbi sulla data di notifica è opportuno adottare immediatamente atti cautelativi (es. istanza di restituzione nel termine o impugnazione) entro i termini utili, e conservare ricevute, timbri e comunicazioni degli uffici (UNEP) che possano provare i contatti e le tempistiche.
  • La giurisprudenza è costante nel ritenere onere dell'interessato l'allegazione del momento della conoscenza; il giudice valuta la coerenza e la prova delle dichiarazioni e può dichiarare manifestamente infondata la richiesta se mancano elementi comprovanti.
  • Le conseguenze del rigetto/inammissibilità includono il pagamento delle spese processuali e, in casi non colpevoli ma comunque infondati, anche somme in favore della cassa delle ammende; quindi valutare con attenzione la probabilità di successo prima di proporre ricorsi tardivi.

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