Cassazione Civile, Sentenza n. 19927/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano l'equo indennizzo ex legge n. 89/2001 per la presunta irragionevole durata del processo iniziato davanti al Tribunale di Salerno il 30/7/2004 e conclusosi con sentenza di primo grado del 5/11/2016; il giudizio di appello si era poi estinto per mancata comparizione e omessa riassunzione il 22/7/2018. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione al decreto del consigliere designato ritenendo assente il pregiudizio da durata irragionevole: a) perché il processo di appello si era estinto per inattività delle parti; b) perché la domanda introduttiva (ricondotta dalla Corte a un'azione possessoria o a una pretesa manifestamente infondata relativa a una presunta servitù di passaggio) era del tutto infondata e quindi esclusiva di diritto la riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché attiene a valutazioni di fatto (qualificazione della domanda e consapevolezza dell'infondatezza) che sono riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità. Tale motivazione è stata ritenuta autonoma e sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda di equo indennizzo; perciò anche il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (euro 800,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
legge n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c
Richiamata come disciplina che esclude l'indennizzo ove manchi il pregiudizio per durata irragionevole; la Corte di merito aveva ritenuto irrilevante l'epilogo del giudizio d'appello nel valutare il pregiudizio del primo grado, ma la Cassazione ha ritenuto che l'accertamento concreto del pregiudizio è questione di merito
legge n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinques
Prevede l'esclusione dell'indennizzo quando la domanda giudiziale sia manifestamente infondata; la Corte di appello ha fatto ricorso a tale disposizione per escludere il diritto all'equo indennizzo ritenendo la domanda dei ricorrenti priva di possibilità di accoglimento
art. 115 cod. proc. civ.
Norma sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che le contestazioni concernenti la qualificazione della domanda e la valutazione della prova siano valutazioni di fatto rimesse al giudice di merito
art. 116 cod. proc. civ.
Norma sul potere del giudice di assumere e valutare d'ufficio gli elementi probatori; richiamata nel contesto della censura ma considerata materia di merito non sindacabile in cassazione
art. 1051 cod. civ.
Norma sulla costituzione della servitù di passaggio; i ricorrenti sostenevano di aver chiesto la costituzione coattiva della servitù ai sensi di questa norma, ma la Corte di merito ha valutato i fatti in senso contrario
art. 380-bis cod. proc. civ. (c.d. camera di consiglio)
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in adunanza camerale; la causa è stata poi rimessa ad udienza pubblica con ordinanza
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28.10.2010, n. 137, conv. con legge 18.12.2010, n. 176
Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale quando non richiesta; applicata nella fase di trattazione della causa in Cassazione
Massime di principio
- Le valutazioni circa la qualificazione della domanda proposta in un giudizio e la consapevolezza delle parti circa la manifesta infondatezza della stessa sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sindacabili in Cassazione se non è denunciata violazione di norma di diritto.
- Se la decisione di merito è sorretta da più motivazioni autonome, il ricorso per cassazione deve censurare e ottenere accoglimento di tutte le ragioni decisive; l'accoglimento parziale non è sufficiente a determinare la cassazione se resta un'altra ratio decisiva non colpita o non vinta.
- Per ottenere l'equo indennizzo ex legge n. 89/2001 è necessario provare non solo la durata irragionevole, ma anche il pregiudizio effettivo; l'eventuale manifestissima infondatezza della domanda introduttiva può avere rilievo impeditivo e va valutata nel merito.
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale formulare censure di diritto (errori di diritto, violazioni di norma) anziché chiedere un nuovo esame del merito o della prova, altrimenti le censure saranno dichiarate inammissibili.
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