Sentenza n. 1148/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/19-2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2023/24, condannando l’amministrazione al pagamento complessivo di euro 3.000, oltre interessi dal dovuto al saldo. L’amministrazione non ha dato spontanea esecuzione al titolo. Il TAR ha inoltre rilevato l’inutilità del decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Una nota di parte depositata tardivamente il 1° aprile 2026 non è stata presa in considerazione, anche in ragione della non operatività, nelle udienze in presenza, dell’art. 13-quater delle disposizioni di attuazione del c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine per l’adempimento spontaneo. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo, oltre agli interessi dovuti. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall’istanza della parte. Il commissario esercita un munus obbligatorio, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza, e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha escluso la corresponsione di compensi al commissario, ritenendo l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente la disciplina prevista per altre ipotesi di ottemperanza a condanne pecuniarie. Ha altresì precisato che i ritardi nell’esecuzione del titolo e della sentenza possono dar luogo a responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell’azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie a imporre l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l’attivazione dell’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle ulteriori condanne pecuniarie.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente dal giudice.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della condanna alle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato, insieme all’art. 26 c.p.a., per la liquidazione delle spese a carico dell’amministrazione soccombente.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
La disposizione non è stata ritenuta operativa nelle udienze in presenza e non ha consentito di prendere in considerazione la nota di parte tardivamente depositata.
Massime di principio
- In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato contenente una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, l’inutile decorso del termine per l’adempimento spontaneo legittima l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine prefissato e nominare, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, un commissario ad acta con un termine successivo per l’esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza esercita un munus obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie previste dalla legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della decisione di ottemperanza può integrare un’ipotesi di responsabilità amministrativa.
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