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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2230/2020 del 30/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La lavoratrice aveva chiesto al Fondo di garanzia il pagamento di 19.140,19 euro per TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute e festività, oltre accessori. Il Tribunale di Rieti aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 406/2014 depositata il 26 maggio 2014, aveva confermato la decisione, respingendo le eccezioni di decadenza e prescrizione e dichiarando inammissibile l’impugnazione dell’INPS sugli emolumenti diversi dal TFR. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto generico l’appello relativo agli emolumenti diversi dal TFR, benché l’Istituto avesse contestato il diritto della lavoratrice all’intervento del Fondo richiamando i relativi requisiti; 2) violazione del D.Lgs. n. 80/1992, in relazione ai limiti temporali di copertura dei crediti, sostenendo che i crediti del periodo 3 marzo-3 maggio 2005 non ricadessero nei dodici mesi anteriori all’inizio dell’esecuzione forzata, avviata nel 2007; 3) violazione del D.Lgs. n. 80/1992 e dell’art. 2109 c.c., contestando l’inclusione dell’indennità per ferie non godute, qualificata dall’INPS come risarcitoria e non retributiva; 4) violazione del massimale previsto dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 80/1992, deducendo che per il 2005 il limite mensile era di 774,21 euro e che l’importo riconosciuto per alcune mensilità, pari a 3.917,66 euro, superava il massimo di 2.322,63 euro.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: l’INPS aveva esposto le questioni di diritto sollevate sin dal primo grado e riproposte in appello, contestando il diritto della lavoratrice a percepire somme dal Fondo; non era quindi corretta la declaratoria d’inammissibilità dell’appello per genericità. Ha rigettato il secondo motivo: il termine di dodici mesi va calcolato senza computare il tempo necessario, dopo l’iniziativa giudiziale del lavoratore, per ottenere il titolo esecutivo indispensabile all’esecuzione; nella vicenda la lavoratrice aveva chiesto il decreto ingiuntivo il 23 febbraio 2006 e aveva poi attivato le procedure dirette al Fondo, sicché l’iniziativa è stata ritenuta tempestiva. Ha accolto il terzo motivo nei limiti precisati in motivazione: l’indennità sostitutiva delle ferie ha natura mista, risarcitoria e retributiva, e può essere posta a carico del Fondo per la parte maturata nel trimestre di riferimento, non per quella maturata durante l’intero rapporto; la verifica è rimessa al giudice di rinvio. Ha accolto il quarto motivo: la contestazione del massimale riguarda la corretta determinazione quantitativa del diritto e non costituisce domanda o eccezione nuova; il giudice di rinvio dovrà verificarne il rispetto. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    Va rilevato infatti, che l’Istituto ha ampiamente dimostrato, ai fini della necessaria specificità del ricorso in cassazione, le questioni sollevate fin dal primo grado con le quali erano state poste questioni di diritto, riproposte in appello a seguito dell’accoglimento della domanda della C. da parte del Tribunale.

    L’impugnazione è specifica quando individua le questioni di diritto già sollevate e riproposte in appello e le collega alla decisione impugnata; nel caso concreto l’INPS aveva contestato il diritto al beneficio, non soltanto la quantificazione delle somme.

  • art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 80/1992

    avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 10 luglio 1997 (causa C 272/95 – Maso ed altri, Gazzetta ed altri c. INPS e Repubblica Italiana) e con interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell’esecuzione forzata ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. cit. va calcolato senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell’atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all’esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso

    Nel calcolo a ritroso del periodo di dodici mesi rilevante per l’intervento del Fondo non si computa il tempo intercorso tra l’iniziativa giudiziale del lavoratore diretta a far valere il credito e la formazione del titolo esecutivo necessario per iniziare l’esecuzione.

  • art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 80/1992

    La funzione di tutela del lavoratore cui è predisposto il Fondo di garanzia deve comunque condurre a valorizzare la natura retributiva dell’indennità, sicchè deve ritenersi componente dell’obbligazione del Fondo l’indennità sostitutiva delle ferie, per la parte maturata nel trimestre di riferimento (e non, come avverte Cass. 12/06/2017, n. 14559, maturata nel corso dell’intero rapporto), così come ritenuto dalla Corte territoriale (cfr in tal senso Cass. n. 24890/2019), IN tali termini, pertanto, il motivo deve essere accolto rimettendo al giudice di rinvio il compito di effettuare tale accertamento.

    L’indennità sostitutiva delle ferie è inclusa nell’obbligazione del Fondo limitatamente alla quota maturata nel trimestre di riferimento, in ragione della sua componente retributiva; spetta al giudice di rinvio accertare tale quota.

  • art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 80/1992

    non costituisce domanda o eccezione nuova il motivo di appello col quale si deduce l’erronea determinazione da parte del giudice di primo grado del limite massimo, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 2, del pagamento dovuto dal Fondo di garanzia istituito presso l’I.N.P.S., trattandosi di questione attinente alla esatta determinazione del “quantum” del diritto posto dal lavoratore a fondamento della pretesa e che deve essere contenuto, secondo la previsione della legge istitutiva, nei limiti di un “massimale” direttamente conoscibile dal giudice

    La deduzione in appello del superamento del massimale del Fondo non è domanda o eccezione nuova, perché attiene alla corretta quantificazione del diritto e il limite legale è direttamente conoscibile dal giudice.

Massime di principio

  • Ai fini della specificità dell’appello, è sufficiente che l’impugnante individui le questioni di diritto già sollevate e le riproponga in relazione alla decisione contestata; quando viene negato il diritto stesso alla prestazione, la contestazione non si riduce a una questione di quantificazione.
  • Nel computo a ritroso dei dodici mesi previsto per l’intervento del Fondo di garanzia in relazione all’inizio dell’esecuzione forzata, non si considera il tempo necessario per ottenere il titolo esecutivo dopo che il lavoratore abbia tempestivamente promosso l’iniziativa giudiziale diretta a far valere il credito.
  • L’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, risarcitoria e retributiva; il Fondo di garanzia ne risponde, in ragione della componente retributiva, limitatamente alla parte maturata nel trimestre di riferimento.
  • La contestazione del massimale di pagamento del Fondo di garanzia attiene alla quantificazione del diritto azionato e può essere proposta in appello senza costituire domanda o eccezione nuova; il limite legale è direttamente conoscibile dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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