Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29145/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno 2006, con il quale l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa attribuendolo a una società di fatto tra due coniugi e, per conseguenza, alla singola socia. L'accertamento si fondava su elementi indiziari ritenuti idonei a dimostrare l'esercizio in comune di un'attività imprenditoriale e la partecipazione di entrambi i soggetti alla formazione del reddito. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio riformando la decisione. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha proposto tre motivi, ma dal testo dell'ordinanza emerge che la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio processuale assorbente: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipi del rapporto sostanziale, trattandosi di accertamento unitario su società di persone/società di fatto e soci. La Corte ha richiamato la disciplina del litisconsorzio necessario originario in materia tributaria e ha ritenuto che il giudizio fosse nullo perché celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità sia della sentenza impugnata della CTR sia della sentenza di primo grado, rilevando la violazione del litisconsorzio necessario tra società di fatto e soci. Ha quindi cassato la decisione e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Avellino, anche per la regolazione delle spese, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 546/1992, essendo il contraddittorio non regolarmente costituito/integrato.

Norme richiamate

  • art. 5 D.P.R. 917/1986

    Richiamato come base dell'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dell'automatica imputazione ai soci pro quota, indipendentemente dalla percezione del reddito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    È la norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari con litisconsorzio necessario; il giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti è nullo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29

    Consente la riunione dei procedimenti connessi; nel caso di ricorsi autonomi dei diversi litisconsorti, la riunione diviene doverosa se pendenti dinanzi allo stesso giudice.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 c.p.c.

    Richiamato per il criterio di radicamento della competenza del giudice preventivamente adito in presenza di litisconsorzio necessario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59

    "la commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: omissis b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non e' stato regolarmente costituito o integrato"

    Se in primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato, la CTR deve rimettere la causa al primo giudice.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a fondamento del principio del giusto processo e della ragionevole durata, che giustifica la concentrazione del giudizio e la riunione dei procedimenti.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamati come parametri a sostegno dell'esigenza di ragionevole durata del processo e di effettività della tutela processuale.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto l'unitario accertamento del reddito di una società di persone o di fatto e la sua automatica imputazione ai soci, la causa riguarda inscindibilmente tutti i soggetti del rapporto sostanziale, salvo questioni personali.
  • In presenza di litisconsorzio necessario originario, il giudizio non può essere deciso senza la partecipazione di tutti i litisconsorti; la mancata integrazione del contraddittorio determina nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Se tutti i litisconsorti propongono autonomamente ricorso e i giudizi pendono davanti allo stesso giudice, la riunione è doverosa; se pendono davanti a giudici diversi, prevale il criterio del giudice preventivamente adito per garantire il simultaneus processus.
  • Quando la controversia è già stata trattata separatamente ma in modo sostanzialmente identico nei gradi di merito, la Corte può privilegiare la ricomposizione dell'unicità del giudizio per evitare inutili dispersioni processuali, purché il contraddittorio possa comunque essere salvaguardato.
  • Se il vizio di contraddittorio emerge in appello, la CTR deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi della disciplina speciale del processo tributario, anziché decidere nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.