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Sentenza

Sentenza del 05/06/2023 n. 3558 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento TARI n. XXX del 06/11/2020 (notificato 18/01/2021) per omessa denuncia e omesso versamento relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Il ricorrente eccepiva, tra l'altro: carenza del potere di accertamento, illegittimità della ingiunzione per carenza di potere del concessionario, mancata sottoscrizione e violazioni normative (art.42 DPR 600/73; art.12 c.87 L.549/95; art.1 c.161 L.296/2006), prescrizione/decadenza della pretesa per l'annualità 2014, violazioni dello Statuto del contribuente (art.6 c.3-bis e art.7 L.212/2000), mancata trasparenza nella liquidazione della tariffa, illegittimità di calcolo per occupazione dell'immobile e inapplicabilità di interessi e sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto parzialmente il ricorso riconoscendo la decadenza dell'ente impositore limitatamente all'annualità 2014. La Municipia ha proposto appello, che è stato rigettato: la decisione di primo grado è confermata. Il motivo centrale è che per l'annualità 2014 il termine decadenziale (31/12/2019) era già maturato e la notifica dell'avviso è avvenuta oltre tale termine; le doglianze della Municipia (tra cui l'applicabilità del periodo di sospensione COVID e la natura recettizia dell'atto) non hanno modificato l'esito. Nulla per le spese essendo mancante la parte appellata.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n.296 art.1 c.161

    "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"

    Stabilisce il termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento; l'avviso di accertamento è l'atto idoneo ad interrompere la decadenza e deve essere emesso/oggetto di richiesta di notifica entro il termine previsto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 art.60

    Riferimento giurisprudenziale per l'applicazione del principio della "scissione soggettiva" anche agli atti tributari: rileva la data in cui l'amministrazione compie gli adempimenti necessari per la notifica (es. consegna/trasmissione all'ufficio notificatore), non la successiva conoscenza del contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 art.42 c.1

    Richiamato dal ricorrente per contestare la sottoscrizione; tuttavia la decisione non ha ritenuto tale censura dirimente rispetto alla questione della decadenza.

  • Legge 23 dicembre 1996, n.549 art.12 c.87

    Invocata dal ricorrente ma non determinante nella decisione sul termine decadenziale; non ha modificato la valutazione sulla tempestività della notifica per l'anno 2014.

  • Legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del contribuente) artt.6 c.3-bis e 7

    Richiamati dal ricorrente per violazioni di diritti (trasparenza, contraddittorio); il giudice non ha ritenuto tali violazioni rilevanti ai fini dell'accertamento della decadenza per il 2014.

  • Giurisprudenza: Cass. Sezioni Unite n.33408/2021 e n.40543/2020

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica agli atti tributari: per l'osservanza del termine decadenziale conta la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica (anche se la conoscenza del contribuente avviene successivamente).

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra decadenza e prescrizione: in ambito tributario i termini fissati dalla legge per gli accertamenti sono normalmente decadenziali e vanno rispettati a pena di perdita del potere impositivo.
  • L'avviso di accertamento è l'atto idoneo a interrompere il termine decadenziale: deve essere emesso e la procedura di notifica avviata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento (art.1 c.161 L.296/2006).
  • Applicare il principio della "scissione soggettiva": per valutare la tempestività ai fini della decadenza rileva la data in cui l'amministrazione esegue gli adempimenti necessari per la notifica (ad es. consegna dell'atto al soggetto incaricato della notifica), non la data in cui il contribuente viene effettivamente a conoscenza dell'atto.
  • Se l'ente non dimostra di avere posto in essere gli adempimenti necessari entro il termine decadenziale, il contribuente può ottenere l'annullamento dell'accertamento relativo a quell'annualità.
  • La sola esistenza di vizi nella procedura di notifica non annulla automaticamente l'atto tributario quando l'ente ha effettuato gli adempimenti necessari nei termini (effetto della scissione soggettiva); tuttavia il contribuente può opporre vizi che incidano sulla validità dell'atto stesso.
  • In presenza di eventi straordinari (es. sospensioni normative legate a COVID) occorre verificare se la normativa di emergenza abbia espressamente inciso sui termini decadenziali: non è automatica l'applicabilità della sospensione a tutti i termini senza espressa previsione normativa.
  • Per la difesa, è importante che entrambe le parti documentino temporalmente gli adempimenti: l'ente deve provare di aver inviato/richiesto la notifica entro il termine decadenziale; il contribuente deve provare la effettiva data di conoscenza quando ne deduca la decadenza.

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