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Ordinanza

Ordinanza n. 2988/2026 - Roma, Sezione 2Q

per la dichiarazione di nullità e/o l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e/o l’adozione di ogni più idonea misura cautelare, - dell’ordinanza di sospensione lavori del 15 aprile 2026, avente ad oggetto “Cantiere edile ad Artena in Via della Pescara n. 1, individuato al N.C.E.U. al foglio 43 particelle lle n° 106 108 121 e 239 - decreto di citazione diretta a giudizio procedimento 1081\26\21 - Sospensione dei lavori”, notificata il 16 aprile 2026; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché incognito.

Giustizia amministrativa202604909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dei lavori presso un cantiere edile sito in Artena, con efficacia fino al 31 maggio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto ricorso per la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento dell'ordinanza di sospensione dei lavori del 15 aprile 2026, notificata il 16 aprile 2026, chiedendone anche la sospensione cautelare o l'adozione di altra misura idonea. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare mirava, tra l'altro, a impedire l'adozione di ulteriori e più gravi provvedimenti sanzionatori definitivi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza dell'indefettibile requisito del periculum in mora. In primo luogo, ha rilevato che la sospensione cautelare dell'ordinanza non avrebbe limitato apprezzabilmente le conseguenze pregiudizievoli, considerato il limitato periodo residuo di efficacia del provvedimento, destinato a cessare il 31 maggio 2026 alla scadenza del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. In secondo luogo, ha qualificato il pregiudizio prospettato come meramente economico e quindi risarcibile nella definizione del giudizio, ritenendo irrilevante, in senso contrario, il dissesto finanziario del Comune. Infine, ha escluso che la misura cautelare potesse impedire l'adozione di un'ordinanza di demolizione, che può essere adottata anche prima del decorso del termine di quarantacinque giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora.

  • art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    termine di quarantacinque giorni

    Il termine di quarantacinque giorni delimita il periodo di efficacia della sospensione dei lavori; la sua prossima scadenza ha escluso un pregiudizio cautelare apprezzabile. Il giudice ha inoltre ritenuto che l'ordinanza di demolizione possa essere adottata indipendentemente dal decorso di tale termine.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede la sussistenza concreta del periculum in mora; quando il provvedimento impugnato è prossimo alla scadenza e la sospensione cautelare non è idonea a ridurre apprezzabilmente gli effetti pregiudizievoli, il requisito cautelare deve ritenersi insussistente.
  • Il pregiudizio meramente economico, in quanto astrattamente risarcibile all'esito del giudizio, non giustifica di per sé la sospensione cautelare del provvedimento amministrativo.
  • La prossima scadenza dell'efficacia di un'ordinanza di sospensione lavori può escludere l'utilità concreta della tutela cautelare, se la misura richiesta non è idonea a evitare gli effetti dannosi prospettati.
  • L'ordinanza di demolizione può essere adottata indipendentemente dal decorso del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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