Sentenza n. 890/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - dei provvedimenti del 14/04/2025 e del 07/05/2025, assunti nell’ambito la gara aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023 per l’affidamento di lavori di «Rifunzionalizzazione degli immobili pubblici complesso S. Francesco residenze universitarie lotto 1.1» della Città di Alessandria (ID 195499082), a mezzo dei quali il RUP ha ritenuto che i chiarimenti resi dal Consorzio Leonardo Lavori e Servizi per giustificare l’anomalia della propria offerta fossero esaustivi e ha proceduto «con la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico Consorzio Leonardo Servizi e Lavori dell’appalto»; - in via consequenziale, del provvedimento del 21/05/2025 n. 860, a mezzo del quale la Stazione Appaltante ha approvato inter alia i verbali del 14/04/2025 n. 8 e del 07/05/2025 n. 9, inerenti la valutazione di anomalia dell’offerta del Consorzio Leonardo Lavori e Servizi, e ha affidato a quest’ultimo i lavori denominati «appalto residenze universitarie e biblioteca civica suddiviso in due lotti: lotto 1.1 stralcio residenze universitarie e lotto 2 biblioteca civica, nell’ambito del programma PINQUA (PNRR missione M5C2 componente C2 investimento 2.3) – CUP I39J21000480001», relativamente al Lotto 1.1. residenze universitarie; - dei verbali del seggio di gara del 27/03/2025, del 14/04/2025 e del 07/05/2025 con i quali è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto al Consorzio Leonardo Servizi e Lavori e sono state valutate, con esito positivo, le giustificazioni presentate dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori rispetto alla anomalia dell’offerta presentata in gara, in particolare per quanto attiene l’offerta di riduzione dei tempi di completamento delle opere; - nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente ancorché non noto; E per la declaratoria del diritto della ricorrente di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori denominati «appalto residenze universitarie e biblioteca civica suddiviso in due lotti: lotto 1.1 stralcio residenze universitarie e lotto 2 biblioteca civica, nell’ambito del programma PINQUA (PNRR missione M5C2 componente C2 investimento 2.3) – CUP I39J21000480001», relativamente al Lotto 1.1., nonché, ove necessario, per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto per l’esecuzione dell’appalto dei lavori denominati «appalto residenze universitarie e biblioteca civica suddiviso in due lotti: lotto 1.1 stralcio residenze universitarie e lotto 2 biblioteca civica, nell’ambito del programma PINQUA (PNRR missione M5C2 componente C2 investimento 2.3) – CUP I39J21000480001», relativamente al Lotto 1.1., nelle more intervenuto, fra la Città di Alessandria e il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori; Nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al subentro nel contratto per l’esecuzione dell’appalto dei lavori denominati «appalto residenze universitarie e biblioteca civica suddiviso in due lotti: lotto 1.1 stralcio residenze universitarie e lotto 2 biblioteca civica, nell’ambito del programma PINQUA (PNRR missione M5C2 componente C2 investimento 2.3) – CUP I39J21000480001», relativamente al Lotto 1.1., ove nelle more intervenuto, ovvero per il risarcimento dei danni per equivalente, come verranno determinati in corso di giudizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di verifica dell'anomalia, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva dei lavori di rifunzionalizzazione di residenze universitarie, nonché gli atti presupposti e le domande consequenziali di subentro o risarcimento
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta indetta dal Comune di Alessandria per l'affidamento di lavori di importo pari a € 11.314.758,00, ha impugnato la verifica di congruità dell'offerta del consorzio stabile primo classificato e la successiva aggiudicazione. Ha dedotto, con un unico motivo articolato in tre profili, la violazione dell'art. 110 d.lgs. 36/2023, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che la riduzione dei tempi di esecuzione, da 495 a 300 giorni, fosse insostenibile: il numero di lavoratori indicato dal consorzio non sarebbe stato sufficiente rispetto al costo medio della manodopera e alle ore necessarie; la sovrapposizione delle lavorazioni avrebbe imposto radicali modifiche progettuali e una revisione delle condizioni di sicurezza; il cronoprogramma avrebbe inoltre presentato contraddizioni tra i tempi delle singole lavorazioni e il numero di addetti dichiarato. La controinteressata ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che mirasse a un sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante, e ha sostenuto che la ricorrente avesse equivocato il contenuto dei chiarimenti, considerando i 21 operai menzionati come l'intera forza lavoro, anziché come maestranze aggiuntive provenienti da altro cantiere.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha anzitutto ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità formulate dalla controinteressata: le censure erano sufficientemente specifiche e dirette a denunciare profili di macroscopica inattendibilità delle valutazioni sull'anomalia, sicché avrebbero potuto rientrare nel sindacato estrinseco forte del giudice amministrativo, senza sostituzione nelle scelte tecnico-discrezionali. Nel merito, ha respinto congiuntamente il primo e il terzo profilo. La ricorrente aveva erroneamente interpretato i chiarimenti del consorzio, poiché i 21 operai provenienti dal cantiere di Genova erano indicati come manodopera ulteriore, destinata a integrare le maestranze già disponibili, e non come forza lavoro complessiva. Il giudice ha inoltre rilevato che il prezziario regionale esprimeva valori lordi, comprensivi di spese generali e utile d'impresa, mentre l'offerta presentava una diversa e giustificata ripartizione dei costi; la ricorrente non aveva contestato specificamente tali elementi né dimostrato l'incongruità economica dell'offerta. La contestazione introdotta soltanto nella memoria conclusiva circa la genericità dell'indicazione del numero degli operai è stata dichiarata inammissibile perché nuova e incompatibile con la censura originaria. È stata altresì ritenuta non decisiva l'eventuale sostituzione o affiancamento dell'impresa esecutrice, trattandosi di eventualità non attuale; inoltre, i mutamenti interni al consorzio stabile e alle consorziate non incidono, di per sé, sul rapporto esterno con la stazione appaltante. Anche il secondo profilo è stato respinto: la ricorrente non aveva indicato concretamente quali modifiche progettuali o quali rischi per la sicurezza sarebbero derivati dalla sovrapposizione delle lavorazioni, né aveva fornito supporto tecnico o probatorio. La censura si risolveva quindi in un'indimostrata contestazione del merito tecnico, senza evidenziare macroscopiche illogicità o inattendibilità, ed era in parte generica e inammissibile. È stata pertanto integralmente respinta anche la domanda consequenziale di aggiudicazione, subentro o risarcimento, mentre è stata ritenuta superflua ogni ulteriore verifica sulla domanda di inefficacia del contratto. Le spese sono state compensate nei rapporti con il Ministero e ARIA; la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese al Comune e al consorzio aggiudicatario, liquidate complessivamente in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura è stata indetta come gara aperta ai sensi della disposizione.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Disciplina la verifica dell'anomalia dell'offerta; il giudice ha ritenuto legittima, in assenza di macroscopiche incongruenze dimostrate, la valutazione della stazione appaltante sulla congruità dell'offerta.
art. 110, comma 5, d.lgs. 36/2023
È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento dell'esclusione dell'offerta anomala, ma il TAR ha ritenuto non dimostrata l'insostenibilità dell'offerta.
art. 125, comma 2, c.p.a.
Ha costituito il riferimento per la precedente decisione cautelare, nella quale il pregiudizio è stato ritenuto non irreparabile.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Disciplina lo scambio delle memorie conclusionali; il giudice ha escluso la possibilità di introdurre con la memoria un motivo nuovo e incompatibile con quello originario.
art. 48 d.l. n. 77/2021
La verifica dell'ammissibilità della domanda di inefficacia del contratto è stata ritenuta superflua a seguito del rigetto del ricorso principale.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stato applicato per la dimidiazione dei compensi professionali liquidati a titolo di spese di lite.
Massime di principio
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla verifica dell'anomalia dell'offerta, pur estrinseco, può essere incisivo quando siano dedotti e dimostrati profili macroscopici di illogicità, inattendibilità o travisamento; non può invece trasformarsi in una sostituzione della valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante.
- La contestazione dell'anomalia deve confrontarsi puntualmente con il contenuto effettivo dei chiarimenti e dell'offerta: non è fondata una censura che calcoli la sostenibilità dell'offerta assumendo come forza lavoro complessiva un contingente di maestranze indicato soltanto come aggiuntivo o integrativo.
- I valori del prezziario posti a base di gara, ove comprensivi di spese generali e utile d'impresa, non possono essere utilizzati per dimostrare automaticamente l'incongruità dell'offerta senza considerare la diversa struttura dei costi proposta dal concorrente e le relative giustificazioni economiche.
- Una contestazione tecnica sulla sovrapposizione delle lavorazioni è inammissibile o infondata quando si limiti ad affermare genericamente la necessità di modifiche progettuali o di revisioni della sicurezza, senza indicare le concrete interferenze, le specifiche violazioni e un adeguato supporto tecnico-probatorio.
- È inammissibile il motivo introdotto per la prima volta con una memoria conclusiva quando, oltre a essere tardivo, risulti diverso e incompatibile con la censura formulata nel ricorso introduttivo.
- Nei consorzi stabili, i mutamenti interni relativi alla consorziata designata, all'affiancamento o alla sua eventuale sostituzione non assumono automaticamente rilevanza intersoggettiva esterna, poiché il rapporto con la stazione appaltante fa capo al consorzio quale autonomo interlocutore.
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