Sentenza del 09/06/2017 n. 14424 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento ICI relativo agli anni 2003, 2004 e 2005, contestando che il terreno fosse stato qualificato come area fabbricabile e che il Comune avesse determinato un valore venale superiore a quello dichiarato nell'atto di compravendita e nella dichiarazione ICI. In particolare, ha denunciato l'errata identificazione catastale, il difetto o l'insufficienza di motivazione dell'avviso e della sentenza, la mancata allegazione o riproduzione della tabella comunale dei valori e l'errata applicazione del metodo di stima basato sul valore di trasformazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'inesatto identificativo catastale costituisse un mero errore materiale e che l'avviso fosse sufficientemente motivato mediante l'indicazione dei criteri utilizzati per determinare il valore venale dell'area, tra cui la natura edificabile, le potenzialità edificatorie, i valori dell'Agenzia del territorio e il metodo del valore di trasformazione. La motivazione della CTR, anche per relationem rispetto alla decisione di primo grado e all'avviso di accertamento, è stata considerata sufficiente e logica. La Corte ha inoltre escluso di poter riesaminare nel merito la valutazione delle prove. Non sono state liquidate spese, poiché il Comune non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Il n. 5 riguarda il vizio della sentenza relativo alla motivazione in fatto.
Il ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti. Il vizio motivazionale deve riguardare un punto decisivo e indicare precisamente gli elementi trascurati o le ragioni dell'inadeguatezza logica della motivazione.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte di cassazione può correggere o integrare la motivazione in diritto, senza che ciò comporti un nuovo esame del merito.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
La stima deve considerare, tra gli altri elementi, la zona territoriale, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso, gli oneri di adattamento del terreno e i prezzi medi di aree analoghe. È stato ritenuto legittimo anche il metodo del valore di trasformazione, fondato sul valore del prodotto edilizio ottenibile meno i costi di trasformazione.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2-bis
La disposizione è stata invocata dalla contribuente in relazione all'accertamento ICI, ma la Corte ha ritenuto rispettati gli obblighi motivazionali dell'atto impositivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
La censura relativa alla motivazione dell'avviso è stata respinta: l'atto deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi, ma non deve necessariamente riportare ogni singolo elemento fattuale utilizzato dall'ente quando siano indicati con chiarezza i criteri astratti di valutazione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'obbligo di motivazione degli atti tributari è soddisfatto quando l'avviso espone i presupposti e i criteri della pretesa in modo sufficiente a delimitare il successivo contenzioso e a permettere l'esercizio del diritto di difesa.
Massime di principio
- Per la tassazione delle aree fabbricabili, il prezzo risultante dall'atto di acquisto non è necessariamente decisivo: l'ente può determinare un diverso valore venale considerando le potenzialità edificatorie e gli altri parametri normativi.
- Un avviso di accertamento può essere sufficientemente motivato anche senza indicare analiticamente ogni dato utilizzato, purché esponga i criteri di stima adottati in modo tale da consentire al contribuente di comprenderli e contestarli.
- La motivazione per relationem è ammissibile quando il richiamo ad altri atti o documenti consente di ricostruire con chiarezza il ragionamento seguito dall'amministrazione o dal giudice.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del valore dell'immobile o delle prove: occorre dimostrare uno specifico errore di diritto o un effettivo vizio decisivo della motivazione.
- Il metodo del valore di trasformazione può essere utilizzato per stimare un'area edificabile, purché la stima consideri il valore del prodotto edilizio realizzabile e i relativi costi e sia fondata su elementi conoscitivi concretamente individuabili.
- Un errore materiale nell'identificazione catastale non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento se, nel complesso, l'immobile oggetto della pretesa risulta comunque chiaramente individuabile e l'errore non pregiudica il diritto di difesa.
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