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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24764/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La banca proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva respinto il suo appello avverso una decisione del Tribunale di Pescara. In primo grado la banca era stata condannata a pagare al Comune somme per interessi ritenuti indebitamente applicati in un contratto di swap stipulato il 24 marzo 2004 e per commissioni implicite ritenute indebitamente applicate in relazione a tale contratto e ad un altro swap concluso il 21 maggio 2003; era stata inoltre dichiarata cessata la materia del contendere su altre domande. Il ricorso per cassazione era affidato a otto motivi, ma prima della decisione la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dalla controricorrente, che accettava la rinuncia.

La decisione

La Corte ha rilevato la ritualità della rinuncia al ricorso per cassazione e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto che nulla fosse statuito sulle spese, in considerazione dell'accettazione della rinuncia da parte del Comune. Ha anche escluso l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia, osservando che tale previsione si applica solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non alla rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giustizia

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso

    la misura ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria; si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile o analogicamente applicabile alla rinuncia al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, il giudice non provvede sulle spese se le parti hanno concordato la rinuncia e la relativa accettazione.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di previsione eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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