Cassazione Penale, Sentenza n. 20199/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente contestava che il Tribunale non avesse valutato correttamente il "tempo silente" intercorso tra le condotte contestate e l'ordinanza custodiale, valorizzando un'unica intercettazione del 2018 priva di significato indiziario recente e senza dimostrare ulteriori condotte recenti sintomatiche di perdurante pericolosità. Si denunciava così la mancata applicazione del principio fissato dalla sentenza di annullamento con rinvio (e da altra giurisprudenza) secondo cui un rilevante arco temporale privo di atti successivi può ridurre la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio, rilevando che il Tribunale non ha adeguatamente argomentato la perdurante pericolosità del Tavella alla luce del significativo lasso di tempo (circa cinque anni dall'episodio del 2018) e dell'assenza di ulteriori elementi fattuali recenti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la "presunzione relativa" prevista per talune ipotesi cautelari va temperata quando vi sia un lungo intervallo temporale privo di condotte indiziarie successive.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
reato associativo di stampo mafioso (contestato in relazione alla posizione dell'indagato)
La norma è richiamata come fatto-costitutivo dell'accusa di partecipazione a "'ndrangheta"; la Corte osserva che, per questo reato "permanente", la prova di attualità della partecipazione richiede condotte partecipative concrete e non solo uno status
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
"elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari"
La disposizione determina una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari in alcuni casi; la Corte afferma che detta presunzione deve essere considerata alla luce del "tempo silente": un considerevole arco temporale privo di condotte recenti può ridurne l'efficacia e va valutato espressamente dal giudice
legge 16 aprile 2015, n. 47
La riforma è richiamata per il profilo interpretativo dell'art. 275: ha inciso sul bilanciamento delle esigenze cautelari e sulla necessità di valutare il decorso temporale tra fatti e misura
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per individuare la competenza del giudice a cui rinviare per il nuovo giudizio
art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Norma tecnica richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione di annullamento e rinvio
Massime di principio
- Il cosiddetto "tempo silente" tra il fatto contestato e l'adozione della misura cautelare è un elemento che il giudice deve valutare espressamente: un lungo arco temporale privo di condotte recenti può indebolire la presunzione relativa di necessità della custodia
- Per i reati associativi (es. art. 416-bis), essendo la partecipazione un fatto "dinamico", non basta lo status di appartenenza: occorrono condotte partecipative, anche non particolarmente incisive, che dimostrino attualità dell'inserimento dell'indagato nel sodalizio
- La mera valorizzazione di prove remote (es. intercettazioni datate) richiede collegamento probatorio con la situazione attuale dell'indagato; in assenza di elementi recenti, la motivazione che afferma la perdurante pericolosità può risultare insufficiente
- La presunzione di pericolosità prevista dalla procedura cautelare è relativa: il giudice deve bilanciare indizi e decorso temporale e motivare perché le esigenze cautelari permangono nonostante il "tempo silente"
- In situazioni analoghe, se non emergono fatti recenti sintomatici di pericolosità, il giudice deve o revocare la misura o fornire specifici elementi fattuali che giustifichino il mantenimento della custodia
- La documentazione di vicende analoghe o pronunce su posizioni collegate (es. coindagati) può essere valutata, ma non sostituisce la prova della attualità della condotta dell'individuo interessato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20005/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20007/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20008/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20009/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20011/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20013/2024 del 21/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →