Cassazione Penale, Sentenza n. 22291/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della condanna ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. 6/9/2011 n. 159 (violazione della prescrizione della sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente a pregiudicati). Il primo motivo deduceva errata applicazione di legge e vizio di motivazione perché il capo di imputazione contestava un unico episodio (la presenza in compagnia di Bruno Gianluca il 22/05/2018), mentre in sentenza si era basato su una pluralità di controlli e frequentazioni anteriori e successive, cioè su un comportamento abituale non contestato formalmente. Si censurava altresì che non era stato verificato l'elemento soggettivo di volontà concreta di violare la prescrizione (la Corte d'appello aveva ritenuto punibilità anche a titolo di colpa). Il secondo motivo lamentava errata determinazione della pena, poiché il giudice era partito da una pena base di 6 mesi, assai distante dal minimo edittale di 3 mesi, con motivazione apparente e insufficiente richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, in particolare il primo motivo. Ha precisato che il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011 richiede abitualità/serialità di comportamenti e quindi è configurabile solo in presenza di molteplici e stabili frequentazioni; il fatto come contestato (singola presenza il 22/05/2018) non era di per sé reato. Nei fatti di giudizio era però emersa una pluralità di controlli e frequentazioni in un arco temporale ravvicinato; tale fatto accertato è diverso da quello descritto nel decreto che disponeva il giudizio. Poiché la fattispecie accertata in giudizio era diversa da quella contestata, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e la sentenza di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per valutazioni sull'eventuale esercizio dell'azione penale.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 75, comma 1)
La Corte interpreta l'art. 75 come norma che punisce la violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a pregiudicati; richiede quindi abitualità o serialità di comportamenti (plurimi e stabili contatti), non una singola occasione
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 8, comma 4)
Richiamata nella motivazione in quanto contiene la prescrizione cui la sorveglianza speciale è subordinata (divieto di associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure)
Codice penale (art. 133 c.p.)
Rilevato nella censura sulla determinazione della pena; la Corte non ha risolto compiutamente il motivo sanzionatorio essendosi pronunciata sull'alterità del fatto, ma ricorda che la motivazione sulla pena deve rispettare i criteri di legge
Codice di procedura penale (artt. 521, 522, 598, 604 c.p.p.)
Usati per fondare il principio che la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato determina l'annullamento e la trasmissione degli atti al P.M.; richiamano l'obbligo di correlazione tra capo di imputazione e decisione e le sanzioni processuali da applicare in caso di violazione
Disposizioni transitorie (art. 173 disp. att. cod. proc. pen.)
Richiamata per i limiti della motivazione e della deduzione dei motivi in Cassazione (contenimento dei motivi nei limiti strettamente necessari)
Massime di principio
- Per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 è necessaria l'abitualità o serialità delle frequentazioni: una singola presenza in compagnia di un pregiudicato non è di per sé sufficiente a configurare il reato
- La sentenza di condanna deve rimanere correlata al fatto contestato nel capo di imputazione; se il giudice accerta un fatto sostanzialmente diverso, la sentenza va annullata e gli atti trasmessi al P.M. per valutare l'eventuale nuovo esercizio dell'azione penale
- La mera acquisizione agli atti di precedenti o di più atti d'indagine non sostituisce la necessità di una corretta e formale contestazione: l'imputato deve poter sapere con precisione l'accusa di cui difendersi
- Se si contesta in giudizio che la decisione si basa su fatti non contestati, deve essere chiesto l'annullamento e la trasmissione al P.M.; in alternativa, la difesa può chiedere che il giudice valuti la non punibilità del fatto come contestato
- Le censure sulla determinazione della pena (irragionevole punto di partenza della pena base, motivazione apparente) restano rilevanti ma possono rimanere non esaminate se la Corte decide per l'annullamento per difetto di correlazione tra capo e fatto
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