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Parere

Parere n. 262/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto n. k10/0798506 di diniego della concessione cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202300562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto ministeriale di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto, da un lato, la non riferibilità a sé delle condanne penali poste a fondamento del diniego, asseritamente dovute a errore di persona; dall’altro, la mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato, la violazione del termine per la conclusione del procedimento e l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. La concessione della cittadinanza costituisce oggetto di valutazione altamente discrezionale dell’amministrazione e il richiedente è titolare di un interesse legittimo, non di un diritto soggettivo. Le condanne penali risultavano iscritte nel casellario giudiziale e coperte da giudicato, sicché la loro riferibilità al ricorrente non poteva essere contestata nel procedimento o nel ricorso straordinario; l’eventuale errore di persona avrebbe dovuto essere fatto valere mediante revisione ex art. 630 c.p.p. Il parere del Consiglio di Stato previsto dall’art. 8 della legge n. 91/1992 è necessario soltanto quando il diniego sia fondato su ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica, circostanza non ricorrente. Il termine di conclusione del procedimento è ordinatorio e il suo superamento non determina, di per sé, l’illegittimità del diniego tardivo. Infine, il preavviso di rigetto era stato comunicato tramite la piattaforma ministeriale.

Osservazioni

Riferibilità delle condanne penali

Le sentenze di condanna erano iscritte nel casellario giudiziale del ricorrente ed erano passate in giudicato anche quanto alla riferibilità dei fatti all’imputato. L’asserito errore di persona non poteva pertanto essere contestato in sede amministrativa o mediante ricorso straordinario; avrebbe dovuto essere fatto valere con il rimedio della revisione previsto dall’art. 630 c.p.p.

Parere del Consiglio di Stato

La censura è infondata perché l’art. 8 della legge n. 91/1992 richiede l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato soltanto quando il diniego della cittadinanza sia giustificato da ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica. Il diniego in esame era invece fondato sulle condanne penali e sulla valutazione della condotta del richiedente.

Termine di conclusione del procedimento

Il termine previsto per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza ha natura ordinatoria. La sua scadenza non comporta, per ciò solo, l’illegittimità del provvedimento di diniego adottato tardivamente.

Preavviso di rigetto

La censura è infondata perché il preavviso di rigetto era stato effettivamente comunicato al ricorrente mediante l’apposita piattaforma ministeriale. Tale circostanza risultava dal provvedimento impugnato e non era stata specificamente contestata.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La disposizione costituisce la base normativa della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, subordinata a una valutazione amministrativa dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente.

  • art. 8, legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Il parere del Consiglio di Stato è richiesto soltanto quando il diniego della cittadinanza sia motivato da ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

  • art. 630 c.p.p.

    L’eventuale errore di persona risultante da una sentenza penale irrevocabile deve essere fatto valere mediante il giudizio di revisione; non può essere contestato nel procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza o nel ricorso straordinario.

  • art. 11, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Consente il deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato, secondo la procedura applicata nel caso esaminato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è oggetto di una valutazione altamente discrezionale di opportunità politico-amministrativa; il richiedente è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza l’amministrazione può considerare il complesso delle circostanze relative all’integrazione stabile del richiedente, comprese le condizioni lavorative, economiche e familiari e l’irreprensibilità della condotta, intesa anche come rispetto delle regole della convivenza civile non limitate alle sole norme penali.
  • Le risultanze di sentenze penali irrevocabili, comprese quelle relative all’identità dell’imputato e alla riferibilità dei fatti, vincolano la valutazione amministrativa finché non siano rimosse mediante gli specifici rimedi previsti dall’ordinamento, come la revisione penale.
  • Il parere del Consiglio di Stato previsto dall’art. 8 della legge n. 91/1992 è necessario per il diniego della cittadinanza soltanto quando il provvedimento sia fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
  • Il superamento del termine legislativo per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza, in quanto termine ordinatorio, non determina di per sé l’illegittimità del diniego adottato tardivamente.

Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino della Repubblica di Guinea contro il Ministero dell’interno, per l’annullamento del decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.

Fatti e provvedimento impugnato

L’amministrazione ha respinto l’istanza in ragione di tre sentenze penali irrevocabili: una relativa a reati in materia di immigrazione e due relative a reati in materia di sostanze stupefacenti. Le condanne risultavano iscritte nel casellario giudiziale riferito al richiedente.

Il ricorrente ha sostenuto:

  • che i reati non fossero a lui riferibili, essendosi verificato un errore di persona;
  • che il diniego fosse stato adottato senza il parere del Consiglio di Stato previsto dall’art. 8 della legge n. 91/1992;
  • che fosse stato violato il termine di conclusione del procedimento;
  • che non fosse stato comunicato il preavviso di rigetto.

Natura della valutazione sulla cittadinanza

La Sezione richiama la giurisprudenza secondo cui la concessione della cittadinanza costituisce oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. Il richiedente non vanta un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza, ma un interesse legittimo.

L’amministrazione deve valutare il complesso delle circostanze idonee a dimostrare la stabile integrazione del richiedente nella collettività nazionale, considerando le condizioni lavorative, economiche e familiari e l’irreprensibilità della condotta. Assume rilievo anche il rispetto delle regole della convivenza civile, oltre alla mera assenza di condanne penali.

Riferibilità delle condanne

La contestazione dell’errore di persona è stata ritenuta infondata. Le sentenze poste a fondamento del diniego erano irrevocabili e il giudicato si estendeva anche all’accertamento della riferibilità dei fatti all’imputato.

La Sezione ha precisato che tale questione non poteva essere rimessa in discussione né nel procedimento amministrativo né nel ricorso straordinario. Se l’identificazione fosse stata effettivamente erronea, il ricorrente avrebbe dovuto attivare il giudizio di revisione previsto dall’art. 630 c.p.p. In assenza della rimozione delle sentenze, l’amministrazione non poteva prescindere dalle relative risultanze.

Mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato

La censura relativa all’art. 8 della legge n. 91/1992 è stata respinta. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto soltanto quando il diniego sia motivato da ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Nel caso esaminato, il diniego era fondato sulle condanne penali e sulla valutazione della condotta del richiedente, non su specifiche ragioni di sicurezza della Repubblica. Pertanto, l’acquisizione del parere non era necessaria.

Termine di conclusione del procedimento

La Sezione ha escluso che il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento comporti automaticamente l’illegittimità del diniego. Il termine è qualificato come ordinatorio, sicché la sua scadenza non priva l’amministrazione del potere di adottare il provvedimento né determina, per ciò solo, l’annullamento del diniego tardivo.

Preavviso di rigetto

Anche la censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata respinta. Dal provvedimento impugnato risultava che il preavviso era stato comunicato tramite la piattaforma ministeriale. Il ricorrente non aveva contestato specificamente tale circostanza.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimentoRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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