Corte di giustizia, Sentenza C-253/19
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 luglio 2020. — MH e NI contro OJ e Novo Banco SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (UE) 2015/848 – Articolo 3 – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali del debitore – Persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente – Presunzione confutabile secondo la quale il centro degli interessi principali di tale persona è il luogo in cui essa ha la residenza abituale – Confutabilità della presunzione – Situazione nella quale l’unico bene immobile del debitore è situato al di fuori dello Stato membro di residenza abituale. — Causa C-253/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 in materia di insolvenza transfrontaliera. Ribadisce che il criterio del centro degli interessi principali deve essere accertato con elementi oggettivi e percepibili dai terzi, in particolare dai creditori. Per le persone fisiche non imprenditrici, la residenza abituale resta la presunzione di base e non viene superata automaticamente dalla diversa localizzazione dell’unico immobile del debitore.
Competenza internazionale nelle procedure di insolvenza: la presunzione del COMI coincidente con la residenza abituale della persona fisica non imprenditore non è superata solo perché l’unico immobile è situato in un altro Stato membro.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) 2015/848, la presunzione secondo cui il centro degli interessi principali (COMI) di una persona fisica che non esercita attività imprenditoriale o professionale indipendente coincide con la residenza abituale possa essere confutata per il solo fatto che l’unico bene immobile del debitore è situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale.
Principio di diritto
Ai fini dell’apertura di una procedura principale di insolvenza, il COMI della persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume coincidere con la sua residenza abituale, ma la presunzione è confutabile solo mediante una valutazione globale di tutti gli elementi oggettivi e verificabili dai terzi relativi alla sua situazione patrimoniale ed economica; il solo fatto che l’unico immobile del debitore sia situato in un altro Stato membro non basta, da solo, a superare la presunzione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/848
- Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (UE) 2015/848
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) 2015/848
- Articolo 7, paragrafo 1, regolamento (UE) 2015/848
- Regolamento (CE) n. 1346/2000
Competenza internazionale e COMI nella procedura di insolvenza di una persona fisica non imprenditrice
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal da Relação de Guimarães in una controversia promossa da MH e NI per ottenere l’apertura di una procedura di insolvenza nei loro confronti. Il tema centrale è l’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/848, relativo alla competenza internazionale per l’apertura delle procedure di insolvenza.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti nel procedimento principale risiedono dal 2016 a Norfolk, nel Regno Unito, dove svolgono attività di lavoro subordinato. Essi hanno chiesto ai giudici portoghesi di aprire una procedura di insolvenza, sostenendo che il loro centro degli interessi principali dovesse essere individuato in Portogallo, dove si trova il solo immobile di loro proprietà e dove sarebbero state concluse tutte le operazioni e i contratti che hanno determinato la loro insolvenza.
Il giudice di primo grado aveva invece negato la competenza internazionale dei giudici portoghesi, ritenendo applicabile la presunzione dell’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2015/848, secondo cui per le persone fisiche non imprenditrici il COMI coincide con la residenza abituale.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama innanzitutto il regolamento (CE) n. 1346/2000, abrogato e sostituito dal regolamento 2015/848, e in particolare il suo considerando 13, dal quale deriva la nozione di COMI come luogo in cui il debitore esercita abitualmente e in modo riconoscibile dai terzi la gestione dei propri interessi.
Quanto al regolamento 2015/848, risultano centrali:
- il considerando 5, sul contrasto al forum shopping;
- il considerando 23, sulla procedura principale e sulle procedure secondarie;
- i considerando 27 e 28, che impongono al giudice un controllo d’ufficio sulla competenza e valorizzano la percezione dei creditori;
- il considerando 30, che precisa la confutabilità della presunzione per le persone fisiche non imprenditrici, anche in relazione alla localizzazione dei beni;
- l’articolo 3, paragrafo 1, che disciplina il COMI e le presunzioni per società, imprenditori individuali e altre persone fisiche;
- l’articolo 4, paragrafo 1, che impone al giudice di verificare d’ufficio la propria competenza;
- l’articolo 7, paragrafo 1, sulla legge applicabile alla procedura d’insolvenza.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la nozione di COMI deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme in tutta l’Unione, perché il regolamento non rinvia al diritto nazionale. Riprende inoltre la propria giurisprudenza precedente, secondo cui il COMI deve essere determinato sulla base di criteri oggettivi e verificabili dai terzi, così da garantire certezza del diritto e prevedibilità del foro competente.
Per le persone fisiche che non esercitano un’attività indipendente, la Corte precisa che i criteri rilevanti sono quelli connessi alla loro situazione patrimoniale ed economica: luogo in cui gestiscono abitualmente i propri interessi economici, dove percepiscono e spendono la maggior parte dei redditi, oppure dove si trova la maggior parte dei beni.
Sulla presunzione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, la Corte chiarisce che essa può essere superata, ma solo al termine di una valutazione globale di tutti gli elementi oggettivi e verificabili dai terzi. Il solo fatto che l’unico immobile del debitore sia situato al di fuori dello Stato di residenza abituale costituisce un elemento da considerare, ma non è di per sé sufficiente a confutare la presunzione.
La Corte aggiunge che la causa dell’insolvenza, in quanto tale, non è un elemento determinante per il COMI, anche se il giudice nazionale deve valutare l’insieme dei dati patrimoniali ed economici oggettivi rilevanti. Nel caso concreto, spetta dunque al giudice del rinvio verificare complessivamente tali elementi.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 1, primo e quarto comma, del regolamento 2015/848 deve essere interpretato nel senso che la presunzione secondo cui il COMI di una persona fisica non imprenditrice coincide con la residenza abituale non è confutata per il solo fatto che l’unico bene immobile di tale persona si trovi in un altro Stato membro rispetto a quello di residenza abituale.
Principio affermato
Il COMI della persona fisica non imprenditrice si presume nel luogo della residenza abituale; tale presunzione può essere vinta solo con una valutazione complessiva di elementi oggettivi e conoscibili dai terzi, relativi alla reale gestione degli interessi economici del debitore. La sola diversa localizzazione dell’unico immobile non basta a spostare la competenza internazionale per l’apertura della procedura principale di insolvenza.
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