Corte di giustizia, Sentenza C-97/19
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2020. — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Köln. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Codice doganale – Dichiarazioni in dogana – Articolo 78 di tale codice – Revisione della dichiarazione in dogana – Nome del dichiarante – Modifica delle informazioni relative alla persona del dichiarante volte a indicare l’esistenza di un rapporto di rappresentanza indiretta – Rappresentanza indiretta della persona che ha ottenuto un certificato d’importazione. — Causa C-97/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la revisione ex articolo 78 del codice doganale può riguardare anche le informazioni sulla persona del dichiarante, inclusa l'indicazione di un rapporto di rappresentanza indiretta omesso per errore. La rettifica è ammissibile dopo lo svincolo delle merci, purché sia coerente con i documenti prodotti in tempo utile e non alteri gli obiettivi della disciplina doganale. In concreto, la Corte ha quindi consentito la modifica della dichiarazione per riflettere la reale rappresentanza tra Pfeifer & Langen e Zahărul Oradea.
Rettifica ex articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale della persona del dichiarante per far emergere un rapporto di rappresentanza indiretta non indicato nella dichiarazione in dogana.
La questione giuridica
Se l'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 consenta, dopo lo svincolo delle merci, la revisione e rettifica di una dichiarazione in dogana per sostituire i dati del dichiarante con l'indicazione del soggetto titolare del certificato d'importazione, quando il soggetto che ha presentato la dichiarazione disponeva di una procura e avrebbe dovuto essere indicato come rappresentante indiretto.
Principio di diritto
L'articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono accogliere una domanda di revisione di una dichiarazione in dogana volta a correggere l'indicazione del dichiarante per far emergere un rapporto di rappresentanza indiretta, quando il soggetto che ha presentato la dichiarazione aveva, per errore, indicato di agire solo in nome proprio e per proprio conto pur disponendo di una procura del titolare del certificato d'importazione; tale rettifica è ammissibile se mira a far coincidere la procedura doganale con la situazione reale e non compromette gli obiettivi della normativa doganale, in particolare la prevenzione delle frodi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario)
- Articolo 4, punti 17 e 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 5, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 64 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 65 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 66 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 74 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92
Rettifica della dichiarazione in dogana per far emergere la rappresentanza indiretta
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf in materia di codice doganale, con contestazione tra Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG e Hauptzollamt Köln. La questione centrale era se, dopo lo svincolo delle merci, la dichiarazione in dogana potesse essere revisionata per correggere l'indicazione del dichiarante e rendere esplicito un rapporto di rappresentanza indiretta non dichiarato inizialmente.
Fatti e procedimento principale
La Zahărul Oradea, società rumena controllata da Pfeifer & Langen, aveva ottenuto un certificato d'importazione per zucchero di canna originario del Brasile. Pfeifer & Langen, munita di procura conferita dalla Zahărul Oradea, presentò in Germania una dichiarazione in dogana a proprio nome e per proprio conto, senza indicare di agire come rappresentante indiretta, e ottenne lo svincolo delle merci con applicazione dell'aliquota ridotta legata al certificato d'importazione.
Successivamente, la società chiese la revisione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 78 del codice doganale, affinché risultasse che l'importazione era stata effettuata in rappresentanza indiretta della Zahărul Oradea. L'ufficio doganale respinse la domanda, sostenendo che la qualità di dichiarante non poteva essere modificata e che, non avendo dichiarato di agire per conto altrui, Pfeifer & Langen doveva essere considerata unica dichiarante e debitrice dei dazi.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se l'articolo 78, paragrafo 3, consenta di revisionare la dichiarazione per sostituire il nome del dichiarante con quello del soggetto titolare del certificato d'importazione, quando il soggetto che ha materialmente presentato la dichiarazione era munito di procura ma non aveva espresso il rapporto di rappresentanza indiretta.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- l'articolo 4, punti 17 e 18, sul concetto di dichiarazione in dogana e di dichiarante;
- l'articolo 5, in tema di rappresentanza diretta e indiretta e di necessaria dichiarazione del potere di rappresentanza;
- gli articoli 64, 65 e 66, relativi rispettivamente a chi può presentare la dichiarazione, alla rettifica e all'invalidazione;
- l'articolo 74, sul rilascio dello svincolo previa garanzia o pagamento dell'obbligazione doganale;
- l'articolo 78, che disciplina revisione e controlli a posteriori;
- l'articolo 201, sull'insorgenza dell'obbligazione doganale e sulla responsabilità del dichiarante;
- l'articolo 236, sul rimborso o sgravio dei dazi.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ribadito che l'articolo 78 istituisce una procedura autonoma di revisione post-svincolo, finalizzata a far coincidere la procedura doganale con la situazione reale. Il testo dell'articolo non limita la revisione agli errori materiali e la nozione di "elementi inesatti o incompleti" comprende anche errori di interpretazione del diritto applicabile.
Sul piano sistematico, la Corte ha osservato che nessuna disposizione del codice doganale esclude la modifica di informazioni relative alla persona del dichiarante, compresa l'indicazione di una rappresentanza indiretta. La disciplina dell'invalidazione di cui all'articolo 66 non impedisce tale soluzione, perché l'invalidazione estingue la dichiarazione ed è soggetta a condizioni diverse, mentre l'articolo 78 si limita a rettificare una dichiarazione esistente senza travolgerla.
Quanto agli obiettivi della normativa, la Corte ha escluso che la rettifica comprometta la lotta contro le frodi, soprattutto quando la procura era già stata prodotta al momento della dichiarazione e le merci erano effettivamente importate per il titolare del certificato. La modifica, in tale contesto, non attribuisce un vantaggio indebito, ma consente solo di riconoscere il beneficio che sarebbe spettato sin dall'inizio se la rappresentanza fosse stata correttamente indicata.
La Corte ha inoltre valorizzato il fatto che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, il potere di rappresentanza deve essere espresso e dichiarato, ma nel caso concreto la procura era stata effettivamente presentata in tempo utile. Di conseguenza, la rettifica richiesta non violava l'esigenza di pubblicità della rappresentanza, bensì correggeva un errore di qualificazione giuridica.
Decisione
La Corte ha risposto che l'articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono accogliere una domanda di revisione della dichiarazione in dogana diretta a far emergere un rapporto di rappresentanza indiretta tra il mandatario che, per errore, aveva dichiarato di agire solo in nome proprio e per proprio conto, e il mandante per conto del quale la dichiarazione era stata effettuata.
Principio affermato
La revisione post-svincolo ex articolo 78 del codice doganale può riguardare anche la persona del dichiarante e la qualificazione del rapporto di rappresentanza, se la rettifica serve a ricostruire la realtà dell'operazione e non pregiudica i fini della disciplina doganale, inclusa la prevenzione delle frodi.
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