Corte di giustizia, Sentenza C-517/17
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2020. — Milkiyas Addis contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articoli 14 e 34 – Obbligo di dare al richiedente protezione internazionale la facoltà di sostenere un colloquio personale prima dell’adozione di una decisione di inammissibilità – Violazione dell’obbligo durante il procedimento di primo grado – Conseguenze. — Causa C-517/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, nel sistema della direttiva procedure, il colloquio personale del richiedente è una garanzia fondamentale anche quando l’amministrazione intende dichiarare la domanda inammissibile perché il richiedente ha già ottenuto protezione in un altro Stato membro. Se tale colloquio manca in primo grado, la decisione non può essere semplicemente mantenuta sulla base del fatto che il giudice possa poi riesaminare la causa o che il richiedente possa presentare memorie scritte. Solo un’audizione personale in sede di ricorso, conforme alle garanzie dell’articolo 15, può eventualmente evitare l’annullamento.
Obbligo di colloquio personale nel procedimento di asilo e conseguenze della sua omissione prima di una decisione di inammissibilità basata sul riconoscimento della protezione in un altro Stato membro.
La questione giuridica
Si chiede se gli articoli 14 e 34 della direttiva 2013/32/UE ostino a una normativa nazionale che, in caso di omissione del colloquio personale prima di una decisione di inammissibilità adottata ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), non imponga l’annullamento della decisione e il rinvio all’autorità accertante, quando il richiedente possa comunque esporre in giudizio tutti gli argomenti contrari e tali argomenti non possano condurre a un esito diverso; in subordine, se le eccezioni al colloquio previste dal diritto UE siano tassative.
Principio di diritto
Gli articoli 14 e 34 della direttiva 2013/32/UE impongono al richiedente protezione internazionale la facoltà di sostenere un colloquio personale prima della decisione di inammissibilità fondata sul riconoscimento della protezione in un altro Stato membro; la violazione di tale obbligo non può essere sanata da una mera possibilità di dedurre per iscritto le proprie difese o da un controllo giudiziale completo, ma può non comportare l’annullamento solo se il ricorso assicura al richiedente un’audizione personale che rispetti le condizioni e le garanzie dell’articolo 15 della direttiva e se gli argomenti dedotti non siano idonei a incidere sulla decisione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2005/85/CE
- Direttiva 2013/32/UE
- Articoli 12, 14, 15, 33, 34, 46, 51, 52, 53 e 54 della direttiva 2013/32/UE
- Articolo 25, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/85/CE
- Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Obbligo di colloquio personale e decisione di inammissibilità in materia di asilo
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht in una controversia tra un richiedente eritreo e la Germania, relativa a una decisione di inammissibilità della domanda di asilo adottata perché il richiedente aveva già ottenuto lo status di rifugiato in Italia. La Corte interpreta gli articoli 14 e 34 della direttiva 2013/32/UE e valuta le conseguenze processuali dell’omissione del colloquio personale dinanzi all’autorità accertante.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Addis aveva presentato domanda di asilo in Germania. Dopo accertamenti Eurodac, emerse che aveva già chiesto asilo in Italia e che le autorità italiane gli avevano riconosciuto lo status di rifugiato. L’Ufficio federale tedesco respinse la domanda e dispose l’accompagnamento alla frontiera italiana, senza aver previamente svolto un colloquio personale sui fatti rilevanti ai fini dell’inammissibilità.
Il giudice amministrativo di primo grado respinse il ricorso; in appello, il giudice regionale superiore annullò solo la misura di allontanamento, ma confermò il rigetto nel resto. Dinanzi al Bundesverwaltungsgericht, il ricorrente sosteneva che la mancata audizione personale prima della decisione dell’Ufficio rendeva illegittimo il provvedimento.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2013/32/UE, che ha rifuso la direttiva 2005/85/CE. In particolare sono centrali:
- l’articolo 14, paragrafo 1, che prevede la facoltà del richiedente di sostenere un colloquio personale prima della decisione sulla domanda;
- l’articolo 34, paragrafo 1, che impone un colloquio personale anche prima della decisione sull’ammissibilità;
- l’articolo 15, che disciplina le condizioni del colloquio;
- l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), che consente di dichiarare inammissibile la domanda se un altro Stato membro ha già concesso la protezione internazionale;
- l’articolo 46, paragrafo 3, sul ricorso effettivo con esame completo ed ex nunc.
Sono richiamati anche l’articolo 12 della direttiva 2005/85/CE, di contenuto analogo, e l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, per il divieto di trattamenti inumani o degradanti.
Questioni giuridiche affrontate
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se:
- l’omissione del colloquio personale dinanzi all’autorità accertante possa essere sanata dal fatto che il richiedente possa esporre successivamente tutti i suoi argomenti nel ricorso;
- la decisione di inammissibilità debba comunque essere annullata e rinviata all’autorità amministrativa;
- il diritto dell’Unione consenta eccezioni ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla direttiva.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che l’obbligo di offrire al richiedente un colloquio personale prima della decisione è espresso in modo chiaro e vincolante e vale sia per il merito sia per l’ammissibilità. Nel caso di inammissibilità fondata sull’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), il colloquio serve non solo a verificare formalmente l’esistenza di una protezione già riconosciuta in un altro Stato membro, ma soprattutto a consentire al richiedente di indicare elementi personali che possano escludere un rischio di trattamenti contrari all’articolo 4 della Carta in caso di trasferimento verso quello Stato.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), non può essere applicato quando le condizioni di vita nel primo Stato membro espongano il beneficiario a un grave rischio di trattamento inumano o degradante. Per questo il colloquio personale è una garanzia essenziale per valutare eventuali vulnerabilità e circostanze individuali.
La Corte osserva inoltre che le eccezioni al colloquio previste dalla direttiva sono tassative e che l’articolo 34, paragrafo 1, consente deroghe solo nei casi previsti dall’articolo 42 per le domande reiterate, fattispecie non ricorrente nel caso di specie.
Quanto alle conseguenze della violazione, la direttiva non disciplina espressamente il rimedio. In linea di principio, la questione rientra nell’autonomia procedurale nazionale, ma nel rispetto di equivalenza ed effettività. Tuttavia, una disciplina nazionale non può svuotare di contenuto la garanzia fondamentale del colloquio personale. Per questo, non è sufficiente né la possibilità di presentare osservazioni scritte nel ricorso, né il fatto che il giudice amministrativo effettui un controllo completo e acquisisca d’ufficio i fatti.
La Corte ammette che, in astratto, la violazione possa non condurre all’annullamento solo se il giudice del ricorso consenta al richiedente di essere sentito personalmente nel rispetto pieno delle condizioni e garanzie dell’articolo 15 della direttiva. In mancanza di tale possibilità, la decisione di inammissibilità deve essere annullata e la causa rinviata all’autorità accertante.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 14 e 34 della direttiva 2013/32/UE ostano a una normativa nazionale secondo cui la mancata concessione del colloquio personale prima di una decisione di inammissibilità ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), non comporta l’annullamento della decisione e il rinvio alla pubblica amministrazione, salvo che il ricorso garantisca al richiedente un’audizione personale conforme all’articolo 15 e che gli argomenti dedotti non siano idonei a mutare l’esito della decisione.
Principio affermato
Il colloquio personale è una garanzia procedurale essenziale anche nelle decisioni di inammissibilità basate sulla protezione già riconosciuta in un altro Stato membro; la sua omissione non può essere neutralizzata da un mero controllo giudiziale scritto, salvo che il ricorso offra un’audizione personale pienamente conforme alle garanzie della direttiva.
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